Corte costituzionale
Sentenza n. 49/1999
Corte cost., sent. 4 marzo 1999, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 49/1999
- Data di deposito
- 4 marzo 1999
- Data di decisione
- 24 febbraio 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:49
Norme oggetto del giudizio
- regio decreto legge n. 375 del 12 marzo 1936
- art. 144, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
- art. 145, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
- art. 33, decreto legislativo n. 481 del 14 dicembre 1992
- art. 34, decreto legislativo n. 481 del 14 dicembre 1992
- art. 3, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 12, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 23, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 31 marzo 1988
- art. 90, regio decreto legge n. 375 del 12 marzo 1936
- art. 145, comma 6, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
Parametri
- art. 2, legge n. 142 del 19 febbraio 1992
- art. 76, Costituzione
- art. 25, legge n. 142 del 19 febbraio 1992
- art. 17, direttiva CEE n. 646
- art. 3, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 24472
L'ambito del giudizio di legittimita' costituzionale non puo' estendersi oltre i limiti fissati dall'ordinanza di rimessione, per comprendere altre norme o diversi profili indicati dalle parti ma che rimangono fuori dalla questione, sia che essi abbiano formato oggetto dell'eccezione proposta dalle parti stesse nel giudizio principale, senza essere stati poi fatti propri dal giudice nell'ordinanza di rinvio, sia che essi siano diretti ad estendere o modificare successivamente il contenuto o i profili determinati dall'ordinanza stessa. - Cfr. S. n. 63/1998. red.: S. Evangelista
Massima n. 24473
La legge 19 febbraio 1992, n. 142, nel delegare il Governo ad emanare decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione a numerose direttive comunitarie, ha stabilito sia i criteri e principi direttivi generali della delega legislativa, destinati a valere per tutte le direttive da recepire, il contenuto delle quali costituisce anch'esso principio e criterio della delega legislativa, sia ulteriori criteri speciali per le diverse materie cui si riferiscono le singole direttive: i distinti criteri, generali e speciali, unitamente al contenuto delle direttive da attuare, costituiscono la base della delega legislativa ed integrandosi reciprocamente vanno coordinati per essere interpretati unitariamente. In materia di sanzioni amministrative bancarie - le quali, pur essendo afflittive in minor grado rispetto a quelle penali, rispondono anch'esse al principio di legalita' - vale l'esigenza, gia' altre volte espressa dalla Corte con riguardo alla materia penale, che la delega sia enunciata con una precisa indicazione di criteri. Nella specie i criteri e principi direttivi, pur attribuendo al Governo una delega assai ampia, prevedono il ricorso alla sanzione secondo un criterio di necessarieta', sicche' non e' in alcun modo prefigurata una scelta rimessa all'arbitrio del legislatore delegato o dipendente da una valutazione di mera opportunita'. La valutazione di necessarieta' della sanzione amministrativa per la tutela degli interessi sostanziali puo' essere ricondotta ad un apprezzamento in precedenza espresso dallo stesso legislatore in quei settori dell'ordinamento gia' caratterizzati dalla presenza di norme sanzionatorie, ma puo' anche essere desunta da altri elementi della delega legislativa, risultanti dalle stesse direttive comunitarie da attuare. [Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed in relazione alla legge di delegazione 19 febbraio 1992, n. 142, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 144 e 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), denunciati per la carenza assoluta di delega legislativa ad intervenire sulla preesistente disciplina delle sanzioni amministrative per gli illeciti commessi dagli amministratori di banche, dettata dalla legge bancaria del 1936-38]. (v. la massima seguente). - Nel senso che i criteri della delega devono essere precisi e vanno rigorosamente interpretati quando hanno ad oggetto sanzioni (penali), S. n. 53/1997. red.: S. Evangelista
Massima n. 24474
Non e' fondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed in relazione alla legge di delegazione 19 febbraio 1992, n. 142, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 144 e 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), denunciati per la carenza assoluta di delega legislativa ad intervenire sulla preesistente disciplina delle sanzioni amministrative per gli illeciti commessi dagli amministratori di banche, dettata dalla legge bancaria del 1936-38. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, non mancano, per le sanzioni amministrative, principi che costituiscono il fondamento delle norme delegate e ne fissano i limiti, anche da un punto di vista interpretativo (v. massima B). In particolare, la direttiva comunitaria 89/646/CEE - che costituisce anch'essa criterio direttivo della delega legislativa, e rispetto alla quale il testo unico approvato con il d.lgs. n. 385 del 1993 rappresenta la conclusione del processo di adeguamento -, prevede che possano essere assoggettati a sanzione gli enti creditizi ed i dirigenti responsabili che si sono resi colpevoli di infrazioni di disposizioni in materia di controllo dell'esercizio dell'attivita' creditizia. In questo contesto, e' pertanto escluso che viga un criterio di responsabilita' oggettiva e che i dirigenti responsabili, da individuare in ragione dell'esercizio dei poteri inerenti alle loro funzioni, possano subire sanzioni indipendentemente da colpa, richiesta, oltre che dai principi della delega, anche in base alle regole generali (artt. 3 e 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689); mentre con riferimento alla procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative, la delega consente, nell'ambito del coordinamento delle disposizioni in materia creditizia e finanziaria, di modificare la determinazione degli organi competenti a provvedere, tenendo conto della nuova articolazione delle loro competenze, sicche' legittimamente il legislatore delegato ha escluso che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, al quale e' affidata l'alta vigilanza in materia bancaria, non debba piu' esprimere il parere sull'adozione di singoli provvedimenti sanzionatori. - Per l'affermazione che il testo unico approvato con d.lgs. n. 385 del 1993 si presenta come direttamente attuativo della direttiva 89/646/CEE, v. S. n. 224/1994; sulla necessita' di leggere le norme delegate nella portata e con il significato compatibile con i principi della legge di delega, S. n. 15/1999 e n. 418/1996. red.: S. Evangelista
Massima n. 24475
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 145, comma 6, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), denunciato in quanto, prevedendo che il reclamo contro il decreto del Ministro del tesoro che applica le sanzioni amministrative e' deciso dalla Corte d'appello di Roma in camera di consiglio con decreto motivato, permette l'impugnazione della decisione con ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di legge, in diretta applicazione dell'art. 111 Cost. e non, invece, con l'ampiezza prevista per l'impugnazione delle sentenze - tra cui quelle che concludono il giudizio di opposizione alle comuni ordinanze-ingiunzione che applicano sanzioni pecuniarie amministrative pure in materia valutaria - dall'art. 360, numero 5, cod. proc. civ., che consente di dedurre quale motivo di gravame anche la contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio. Difatti rientra nella discrezionalita' del legislatore, da esercitare nel limite della ragionevolezza, modellare i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative e disciplinare l'esercizio della tutela giurisdizionale: limite non valicato nella specie, giacche' la particolarita' della materia della vigilanza sul corretto esercizio dell'attivita' bancaria e la specialita' dei controlli e delle procedure previsti in tale settore giustificano, in continuita' con la precedente disciplina dettata dalla legge bancaria del 1936-38, la scelta di mantenere con carattere di specialita' anche la procedura sanzionatoria amministrativa, in caso di infrazioni, e di assicurare la tutela giurisdizionale secondo il rito camerale, con i conseguenti limiti, quanto alla impugnabilita' per cassazione della decisione assunta con decreto, individuati dalla piu' recente giurisprudenza di legittimita'. - Sulla discrezionalita' del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, cfr. S. n. 94/1996 e n. 471/1992; O. nn. 448 e 305/1998; sull'ambito del ricorso per cassazione 'ex' art. 111 Cost., v. Cass., sez. un., 16 maggio 1992, n. 5888. red.: S. Evangelista
Massima n. 24476
La Corte puo' sollevare dinanzi a se' una questione di legittimita' costituzionale nel corso del giudizio incidentale soltanto quando vi sia un nesso di pregiudizialita' rispetto alla decisione nel giudizio di legittimita' costituzionale del quale e' stata investita, e non per ampliare l'oggetto del giudizio. [Nella specie la Corte, in un giudizio di legittimita' costituzionale concernente i limiti del ricorso per cassazione - esperibile 'ex' art. 111 Cost. e non con la maggiore ampiezza prevista dall'art. 360 cod. proc. civ. - nei confronti del decreto della Corte d'appello di Roma emesso in camera di consiglio sul reclamo avverso le sanzioni in materia bancaria (art. 145, comma 6, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385), ha respinto la richiesta della parte privata costituita, gia' prospettata nel corso del giudizio principale e dichiarata manifestamente infondata dal giudice rimettente, di sollevare questione di legittimita' costituzionale anche della norma (art. 145, commi 4 e 5, dello stesso decreto legislativo n. 385 del 1993) che attribuisce esclusivamente alla Corte d'appello di Roma la competenza a decidere sui reclami contro il provvedimento del Ministro del tesoro che applica le sanzioni amministrative previste in materia bancaria e creditizia]. - Sull'autorimessione nel giudizio incidentale, cfr. S. n. 442/1993; O. n. 492/1993. red.: S. Evangelista
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 144 e 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, comma 6, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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