Corte costituzionale
Sentenza n. 427/1999
Corte cost., sent. 10 novembre 1999, n. 427
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 427/1999
- Data di deposito
- 10 novembre 1999
- Data di decisione
- 27 ottobre 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:427
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 2, decreto-legge n. 67 del 25 marzo 1997
- art. 19, comma 3, decreto-legge n. 67 del 25 marzo 1997
- legge n. 135 del 23 maggio 1997
Parametri
Massime
Massima n. 25001
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3, 24, 103, primo comma, 113 e 125, comma secondo, Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 19, commi 2 e 3 d.l. 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), conv., con modificazioni, nella l. 23 maggio 1997, n. 135, nella parte in cui prevede che, nei giudizi amministrativi relativi ad opere pubbliche e materie connesse, il T.A.R., chiamato a pronunciarsi sulla istanza di sospensione, puo' definire immediatamente il giudizio nel merito con motivazione in forma abbreviata (comma 2), nonche' nella parte in cui prevede la dimidiazione dei termini processuali compreso quello decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale (comma 3). Infatti, per quanto riguarda la definizione immediata del giudizio - posto che l'art. 19 d.l. n. 67 del 1997 e' diretto ad accelerare lo svolgimento dei processi amministrativi relativi alla materia delle opere pubbliche e alle attivita' e procedimenti amministrativi connessi, contrassegnati dalla rilevanza degli interessi incisi e dal coinvolgimento di posizioni individuali e collettive; che la disposizione stessa prevede la tipizzazione di un nuovo modello di sentenza (definitiva del giudizio) in forma abbreviata sia per la motivazione, sia per i termini di deposito e pubblicazione del dispositivo (sette giorni), sia perche' emessa in sede di trattazione in camera di consiglio della domanda di sospensione del provvedimento impugnato (davanti al T.A.R.) o della sentenza appellata (davanti al Consiglio di Stato), nonche' alcuni espedienti processuali di diminuzione dei termini, di condanna alle spese del processo cautelare, di appello immediato dopo la pubblicazione del dispositivo della sentenza; e che risulta evidente che viene prevista, sempre per determinate materie, la "facolta'" del giudice di ricorrere ad una sentenza "in forma abbreviata", che definisca immediatamente il grado di giudizio (che come tale rende superata ed inutile una pronuncia sulla misura cautelare di sospensiva), in tutti i casi in cui il processo, in primo grado davanti al T.A.R. o in appello davanti al Consiglio di Stato sia maturo per la decisione della lite - rileva che, nell'esercizio della predetta "facolta'", il giudice debba, comunque, seguire i normali canoni di condotta e di cognizione del processo, dovendo esser valutata la sussistenza delle condizioni ordinarie per l'emissione di una sentenza che definisca il giudizio, come l'integrita' del contraddittorio, la completezza delle prove necessarie per la pronuncia e gli adempimenti processuali previsti anche per la tutela del diritto di difesa di tutte le parti; con la conseguenza che presupposto della sentenza in forma abbreviata, in sede di convocazione di tutte le parti in camera di consiglio in occasione dell'esame della domanda di sospensiva, e' che si tratti, nelle particolari materie indicate dalla legge, di questioni definibili immediatamente; sicche', solo in queste ipotesi vi e' una alternativita' rispetto alla pronuncia sulla domanda di sospensione, che rimane quindi superata ed assorbita dalla definizione della lite, che assicura, come decisione finale (procedurale o di merito), una effettivita' e completezza di tutela giurisdizionale, con esercizio dello stesso potere di cognizione del giudice ordinario. Per quanto poi attiene alla riduzione a meta' di tutti i termini processuali, ivi compresa quella del termine di decadenza per la proposizione del ricorso, la denunciata violazione dell'art. 3 Cost. non sussiste, tenuto conto che l'art. 19 delinea un sistema derogatorio della disciplina processuale, finalizzato a realizzare precisi obiettivi di accelerazione della definizione delle controversie in materia di opere pubbliche o di pubblica utilita' e di attivita' e procedure connesse, sicche' la diversita' e peculiarita' della materia giustifica, sotto tale profilo, la deroga al regime ordinario del processo, seguendosi un sistema gia' collaudato in altri settori normativi, per i quali il legislatore ha parimenti ritenuto necessario dettare disposizioni speciali improntate ad obiettivi di celerita' processuale. Relativamente, in particolare, alla fissazione del termine di trenta giorni per la notifica del ricorso di primo grado, essa non e' lesiva del diritto alla tutela giurisdizionale e di quello di difesa costituzionalmente garantita (artt. 24 e 113 Cost.), poiche' non implica modalita' di esercizio dell'azione cosi' gravose da rendere impossibile od estremamente difficile l'esercizio della difesa e lo svolgimento del connessa attivita' processuale; la qual considerazione e' sufficiente per ritenere non fondata la questione di costituzionalita' anche in relazione alla dimidiazione di altri termini processuali (ad es., per il deposito del ricorso o di documenti, per la riassunzione del processo a seguito di interruzione, per l'appello e per la revocazione, per i motivi aggiunti). Per quanto riguarda, infine, l'incidenza del sistema di definizione del giudizio, prefigurato dalla disposizione impugnata (dimidiazione dei termini e facolta' di pronuncia di sentenza immediata), sulla posizione delle parti processuali diverse dal ricorrente, siffatto sistema non puo' prescindere dal necessario rispetto di alcuni valori processuali, tra cui la salvaguardia dei diritti di difesa, l'integrita' del contraddittorio e la completezza e sufficienza del quadro probatorio ai fini della sentenza da adottare, il cui garante e' il giudice. - S. nn. 31/1977, 56/1979, 238/1983, 284/1985, 220/1994, 119/1995, 111 e 141/1998; O. n. 270/1991. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito con modifiche in legge 23 maggio 1997, n. 135, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 103, primo comma, 113 e 125, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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