Corte costituzionale
Sentenza n. 227/1999
Corte cost., sent. 11 giugno 1999, n. 227
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 227/1999
- Data di deposito
- 11 giugno 1999
- Data di decisione
- 7 giugno 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:227
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 82 del 15 marzo 1991
- legge n. 356 del 7 agosto 1992
- decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
- art. 13-ter, decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991
- art. 12, comma 3, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
Parametri
Massime
Massima n. 24778
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, comma terzo, e 13 Cost., nei confronti dell'art. 13-ter del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, in legge 15 marzo 1991, n. 82) aggiunto dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito a sua volta, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356), in quanto, in forza di esso, nei riguardi dei condannati ammessi al previsto programma speciale di protezione, secondo l'opzione ermeneutica fatta propria dal giudice 'a quo', la sopravvenuta revoca del programma di protezione, anche se non per fatti colposi, comporterebbe anche la revoca della misura alternativa alla detenzione e dei benefici equiparati, di cui il condannato, in base al regime derogatorio previsto per i collaboratori di giustizia, aveva potuto in precedenza godere. La disposizione censurata, infatti, quale che ne sia l'interpretazione, non presenta i vizi di costituzionalita' denunciati. Atteso che, anche a voler condividere l'interpretazione adottata dall'autorita' rimettente, non si avrebbe comunque lesione ne' del principio della inviolabilita' della liberta' personale, - che e' palesemente estraneo al caso in questione, trattandosi di esecuzione di pena conseguente a sentenza di condanna - ne' del principio della finalita' rieducativa della pena, in quanto la revoca delle misure alternative e dei benefici equiparati troverebbe pur sempre la sua ragion d'essere nel venir meno dell'atto presupposto, il che darebbe ragione anche del contestato medesimo trattamento riservato agli ex collaboratori di giustizia sia nel caso di revoca cosiddetta "incolpevole" del programma di protezione, sia nel caso di revoca per fatto ad essi imputabile.
Massima n. 24779
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 3, 27, terzo comma, e 25, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 13-ter, comma terzo, del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito con modificazioni in legge 15 marzo 1991, n. 82) aggiunto dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356) in quanto, per i provvedimenti di ammissione a misure alternative alla detenzione e a benefici equiparati, adottabili, in deroga alle norme vigenti, nei confronti dei collaboratori di giustizia titolari di speciale programma di protezione, secondo l'interpretazione data dalla Corte di cassazione, per effetto dell'elezione di domicilio, presso la sede della Commissione centrale per i servizi di protezione, prevista come obbligatoria dall'art. 12, comma terzo, dello stesso decreto-legge, e' territorialmente competente, in ogni caso, il Tribunale di sorveglianza di Roma. Invero, - a parte che la previsione d'una speciale competenza territoriale "centralizzata" non e' mai stata ritenuta dalla Corte in contrasto con il principio del divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali - va considerato che tale competenza, nel caso, risponde alla necessita' di garantire la maggiore protezione possibile ai collaboratori di giustizia, impedendo che si possa risalire al luogo ove sono ristretti o comunque sottoposti a regime protettivo. Ne' quindi puo' dirsi leso il principio della efficacia rieducativa della pena, posto che la Commissione centrale per i servizi di protezione e' in grado di fornire ogni chiarimento agli organi giurisdizionali preposti alla sorveglianza, ma anche perche' questi ultimi possono avvalersi di tutte le articolazioni degli istituti penitenziari per l'osservazione del percorso rieducativo dei collaboratori detenuti in strutture carcerarie non comprese nella circoscrizione dell'ufficio romano. Neppure, infine, sussiste violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, poiche' nella norma impugnata - come richiesto dal precetto costituzionale - il giudice risulta istituito in base a criteri generali fissati, in anticipo, rispetto a fattispecie astratte e non in vista di determinate controversie, e non puo' aver peso in contrario il rilievo - non riferibile all'organo giurisdizionale - che la Commissione centrale per i servizi di protezione ha attualmente sede in Roma per una scelta dell'amministrazione dell'interno. - Su questioni sollevate in passato riguardo alla compatibilita' della previsione di organi giurisdizionali "centralizzati" con il divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali, cfr., tra le altre, S. nn. 336/1995, 231/1994, 369/1993 e 189/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-ter del d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n 82, aggiunto dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 13 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con l'ordinanza in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-ter, comma 3, del d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, aggiunto dal d.-l. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 356 del 1992, sollevata, con riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 3, 27, terzo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con le tre ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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