Corte costituzionale

Sentenza n. 226/1999

Corte cost., sent. 11 giugno 1999, n. 226

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
226/1999
Data di deposito
11 giugno 1999
Data di decisione
7 giugno 1999
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:226

Norme oggetto del giudizio

  • sentenza TAR Lombardia n. 1738 del 8 ottobre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 24777

A decisione del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla sentenza del T.A.R. della Lombardia, sezione II, n. 1738, dell'8 ottobre 1997, deve dichiararsi che spetta allo Stato, e per esso al giudice amministrativo, il potere - esercitato con l'impugnata sentenza - di annullare le delibere della Giunta regionale della Lombardia n. 67573, del 10 aprile 1995, e n. 9480, del 1^ marzo 1996, relative alla verifica e alle modificazioni del Piano di coordinamento del Parco agricolo sud di Milano, in accoglimento di ricorsi proposti da soggetti immediatamente lesi dall'applicazione delle adottate misure di salvaguardia, ma, al tempo stesso, che non spetta allo Stato, e per esso al giudice amministrativo, il potere - anch'esso esercitato con l'impugnata sentenza - di annullare l'altra delibera della Giunta (n. 9479, del 1^ marzo 1996) - di approvazione e trasmissione al Consiglio regionale del progetto di legge per l'approvazione del Piano. Con conseguente annullamento, nella sola parte relativa a tale ultima delibera, della decisione del T.A.R.. Il proposto conflitto riguarda infatti due fasi autonome, aventi natura e finalita' diverse, del dettagliato speciale procedimento per la formazione, l'adozione, la verifica e l'approvazione del piano territoriale di coordinamento dei parchi regionali, che il legislatore regionale della Lombardia, con una scelta suscettibile di interpretazione tale da raggiungere un risultato del tutto corretto sul piano costituzionale, ha previsto con la legge - alla quale sia le delibere della Giunta, sia la decisione del T.A.R. fanno continuo riferimento - 30 novembre 1983, n. 86: una esclusivamente amministrativa e l'altra, invece, legislativa. Secondo questa distinzione, i vizi della delibera di adozione del piano di parco assunta dall'ente gestore e della delibera di modifiche da parte della Giunta regionale, nonche' le eventuali violazioni dello specifico procedimento di formazione, adozione, verifica e partecipazione, in quanto attinenti alla fase amministrativa del procedimento, non sono sottratte all'ordinario sindacato giurisdizionale sulle scelte che incidano immediatamente su posizioni giuridiche soggettive, mentre la fase legislativa - in cui gia' la presentazione da parte della stessa Giunta regionale del progetto di legge di approvazione del piano e' atto che assume il valore di formale iniziativa - non puo', al contrario di quella precedente, essere oggetto del sindacato diretto del giudice amministrativo, ed e' soggetta solo al controllo di costituzionalita' attraverso la verifica dei vizi tipici delle leggi, compresi quelli procedimentali. Con la conseguenza che una pronuncia di annullamento del giudice amministrativo su tale atto costituisce senza dubbio, con riferimento al procedimento legislativo regionale, menomazione della sfera di attribuzione della Regione. - Riguardo alla legge n. 86 del 1983 e ad altre, anche piu' recenti, leggi della Regione Lombardia in materia di piani generali delle aree regionali protette, v. S. n. 225/1999. Sui vincoli e limiti, derivanti immediatamente e direttamente, anche per i privati, dai piani di coordinamento di parco regionale, v., inoltre, in particolare, S. n. 143/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al giudice amministrativo, annullare le delibere della Giunta regionale della Lombardia relative alla verifica e alle modifiche del piano territoriale dei parchi naturali e dei parchi di cintura metropolitana, in accoglimento di ricorsi proposti dai soggetti immediatamente lesi dall'applicazione delle misure di salvaguardia;

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al giudice amministrativo, annullare la delibera della Giunta regionale della Lombardia di approvazione e di trasmissione al Consiglio regionale di progetto di legge regionale;

Annulla conseguentemente la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sez. II, 8 ottobre 1997, n. 1738, nella parte in cui pronuncia l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia, n. 9479 del 1 marzo 1996, avente ad oggetto "Approvazione e trasmissione al Consiglio regionale del progetto di legge per l'approvazione del Piano territoriale di coordinamento (Ptc) del parco regionale di cintura metropolitana Parco agricolo sud Milano".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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