Corte costituzionale

Ordinanza n. 91/1999

Corte cost., ord. 23 marzo 1999, n. 91

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
91/1999
Data di deposito
23 marzo 1999
Data di decisione
12 marzo 1999
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:91

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 648 del 23 dicembre 1996
  • legge n. 94 del 8 aprile 1998
  • art. 3, comma 3, decreto-legge n. 23 del 17 febbraio 1998
  • art. 2, ultimo inciso, decreto-legge n. 23 del 17 febbraio 1998
  • art. 1, comma 4, decreto-legge n. 536 del 21 ottobre 1996
  • art. 3, comma 4, decreto-legge n. 23 del 17 febbraio 1998
  • art. 5, comma 3, decreto-legge n. 23 del 17 febbraio 1998

Parametri

Massime

Massima n. 24586

Deve ordinarsi la restituzione alle autorita' rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 70 e 77 Cost., nei confronti delle disposizioni degli artt. 1, comma 4, del d.l. 11 ottobre 1996, n. 536 (convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 648) e degli artt. 2, 3, 4 e 5 del d.l. 17 febbraio 1998, n. 23 (convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n. 94), le quali prevedono che in nessun caso possono essere inseriti nell'elenco dei farmaci somministrabili gratuitamente dal S.S.N. medicinali per i quali "non siano gia' disponibili risultati di studi clinici di fase seconda", con conseguente esclusione dalla somministrazione gratuita dei farmaci del c.d. metodo Di Bella, e prevedono altresi' obblighi, con sanzioni disciplinari, per medici e farmacisti, in ordine alla prescrizione e somministrazione di medicinali per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate dal Ministro della sanita'. Successivamente al deposito delle ordinanze di rinvio, infatti, con sentenza n. 185 del 1998 e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e dell'art. 3, comma 4, del d.l. n. 23 del 1998, in seguito alla quale il Governo, per darvi attuazione, ha emanato il d.l. 16 giugno 1998, n. 186 (convertito con modificazioni in legge 30 luglio 1998, n. 257) e il Ministro della sanita', a sua volta, con ordinanza del 20 novembre 1998, ha disposto (v. in particolare l'art. 1, comma 3, della stessa ordinanza) che i pazienti i quali, sotto la responsabilita' del medico curante, hanno usufruito del "multitrattamento Di Bella", possono proseguirlo qualora la malattia risulti stabile, previa effettuazione di controlli clinico strumentali, e pertanto e' necessaria una nuova valutazione, alla luce dello 'ius superveniens', della rilevanza delle questioni nei giudizi di provenienza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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