Corte costituzionale
Ordinanza n. 461/1999
Corte cost., ord. 23 dicembre 1999, n. 461
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 461/1999
- Data di deposito
- 23 dicembre 1999
- Data di decisione
- 14 dicembre 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:461
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 16, comma 4, regio decreto n. 3282 del 30 dicembre 1923
Parametri
- art. 136, comma 1, Costituzione
- art. 137, comma 1, Costituzione
- art. 30, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- art. 24, comma 1, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 35, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 25064
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost., nei confronti dell'art. 21, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui - nel caso in cui il fallimento venga revocato con sentenza passata in giudicato nella quale non sia individuato colui che con il suo comportamento abbia dato causa alla declaratoria di insolvenza - non prevede che le spese di procedura e il compenso al curatore (liquidate dal Tribunale, nella specie, in misura inferiore all'entita' dell'attivo acquisito), siano pagati mediante prelievo su quest'ultimo, prima della sua restituzione all'avente diritto. Con la richiesta di intervento additivo formulata dal giudice 'a quo', si tende infatti a riportare la disposizione censurata all'assetto preesistente alla sentenza - di dichiarazione di illegittimita' costituzionale, 'in parte qua', dell'art. 21, terzo comma, della legge fallimentare n. 46 del 1975, e dunque ad effettuare una sorta di sindacato di merito su questa decisione, in contrasto con il principio di non impugnabilita' delle pronunce del giudice delle leggi, risultante dagli artt. 136, primo comma, e 137, terzo comma, Cost., e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. - V. S. n. 46/1975 (gia' citata nel testo). Sul principio della non impugnabilita' delle pronunce della Corte costituzionale, cfr., inoltre, S. n. 29/1998, nonche' O. nn. 220/1998, 7/1991; 27/1990, 93/1990 e 203/1990. V. anche la seguente massima B. red.: S. Pomodoro
Massima n. 25065
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost., nei confronti degli artt. 21, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e 16, quarto comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (legge sul gratuito patrocinio), nella parte in cui, in caso di revoca del fallimento con sentenza passata in giudicato che nulla disponga in ordine alla responsabilita' per la declaratoria di insolvenza, non prevedono, per il pagamento del compenso al curatore e delle spettanze del legale della curatela, l'ammissione al gratuito patrocinio. Non vi e' infatti ragione per far ricorso, nel procedimento principale, al su citato r.d. n. 3282 del 1923. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Locri con l'ordinanza n. 865 del 1998, in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e 16, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Locri con l' ordinanza n. 866 del 1998, in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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