Corte costituzionale

Ordinanza n. 459/1999

Corte cost., ord. 23 dicembre 1999, n. 459

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
459/1999
Data di deposito
23 dicembre 1999
Data di decisione
14 dicembre 1999
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:459

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 11 febbraio 1999

Parametri

Massime

Massima n. 25080

E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'11 febbraio 1999 con la quale, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, la Camera ha dichiarato che i fatti per i quali e' in corso un giudizio penale a carico del deputato Tiziana Parenti - imputata del reato di diffamazione a mezzo stampa per le affermazioni fatte nei confronti del dott. Antonio Di Pietro, nel corso di una intervista ad un organo della stampa - concernono opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni e sono percio' insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, sotto il profilo soggettivo, il Tribunale di Roma e' legittimato a sollevare il conflitto, in quanto, alla stregua della costante giurisprudenza costituzionale, i singoli organi giurisdizionali in relazione al carattere diffuso che connota il potere di cui fanno parte, svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed hanno, percio', nell'esercizio della loro attivita' assistita dalla garanzia costituzionale, competenza a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono; del pari, anche la Camera dei deputati e' legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta' in relazione all'ambito di applicazione ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, Cost.. Inoltre, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente assume che la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, e' stata illegittimamente lesa dalla citata deliberazione della Camera dei deputati. - Cfr. S. nn. 363/1999 e 319/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione promosso, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati;

Dispone:

a) che la Cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui al punto a) per essere depositati nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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