Corte costituzionale
Ordinanza n. 459/1999
Corte cost., ord. 23 dicembre 1999, n. 459
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 459/1999
- Data di deposito
- 23 dicembre 1999
- Data di decisione
- 14 dicembre 1999
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:459
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 11 febbraio 1999
Parametri
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 101, comma 2, Costituzione
- art. 104, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 24, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 25080
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'11 febbraio 1999 con la quale, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, la Camera ha dichiarato che i fatti per i quali e' in corso un giudizio penale a carico del deputato Tiziana Parenti - imputata del reato di diffamazione a mezzo stampa per le affermazioni fatte nei confronti del dott. Antonio Di Pietro, nel corso di una intervista ad un organo della stampa - concernono opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni e sono percio' insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, sotto il profilo soggettivo, il Tribunale di Roma e' legittimato a sollevare il conflitto, in quanto, alla stregua della costante giurisprudenza costituzionale, i singoli organi giurisdizionali in relazione al carattere diffuso che connota il potere di cui fanno parte, svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed hanno, percio', nell'esercizio della loro attivita' assistita dalla garanzia costituzionale, competenza a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono; del pari, anche la Camera dei deputati e' legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta' in relazione all'ambito di applicazione ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, Cost.. Inoltre, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente assume che la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, e' stata illegittimamente lesa dalla citata deliberazione della Camera dei deputati. - Cfr. S. nn. 363/1999 e 319/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione promosso, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati;
Dispone:
a) che la Cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui al punto a) per essere depositati nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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