Corte costituzionale
Ordinanza n. 44/1999
Corte cost., ord. 25 febbraio 1999, n. 44
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 44/1999
- Data di deposito
- 25 febbraio 1999
- Data di decisione
- 22 febbraio 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:44
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 438 del 14 novembre 1992
- decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- art. 7, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
- legge n. 359 del 8 agosto 1992
Parametri
Massime
Massima n. 24470
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 97 e 113 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), che ha stabilito che la soppressione di precedenti disposizioni che consentivano l'allineamento stipendiale, disposta con il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, va interpretata nel senso che dalla data di entrata in vigore di tale decreto-legge non possono essere piu' adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, anche se con effetti anteriori all'11 luglio 1992, giacche' - come la Corte ha gia' affermato nel dichiarare non fondate e, successivamente, manifestamente infondate questioni aventi ad oggetto la medesima disposizione - la norma ha natura sostanziale e non incide sulla tutela giurisdizionale diretta ad applicare il diritto oggettivo, ed essendo volta a superare irrazionalita' e diseguaglianze determinate dall'applicazione dell'istituto - che comportava l'estensione ad un'intera categoria di dipendenti del trattamento riconosciuto a singoli dipendenti in conseguenza del fatto, del tutto accidentale, che un soggetto dotato di un trattamento <<personalizzato>> piu' favorevole venisse ad inserirsi nell'ambito di tale categoria - impedisce che assumano rilievo costituzionale eventuali disparita' tra coloro che hanno ottenuto l'allineamento stipendiale prima dell'entrata in vigore della norma impugnata e coloro che, nella medesima situazione, non possono piu' godere di tale vantaggio. - Cfr. S. n. 6/1994; O. nn. 105 e 394/1994 e nn. 40 e 523/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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