Corte costituzionale
Ordinanza n. 40/1999
Corte cost., ord. 19 febbraio 1999, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 40/1999
- Data di deposito
- 19 febbraio 1999
- Data di decisione
- 11 febbraio 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:40
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24441
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nei confronti degli artt. 34, 431, 565 cod. proc. pen. e 138 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui, riguardo al giudizio davanti al pretore, non prescrivono che, in seguito ad arresto in flagranza, la relazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria procedente e le dichiarazioni dell'arrestato vengano assunte, in sede di convalida dell'arresto, nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento, nonche' nella parte in cui non prevedono l'inserimento di tali atti, acquisiti nelle forme suddette, nel fascicolo per i dibattimento. La questione e' stata infatti sollevata nel corso del dibattimento, dopo che il giudice 'a quo', avendo gia' provveduto sia sulla convalida dell'arresto, sia sulla richiesta di applicazione della misura cautelare, aveva ormai esaurito, sul punto, la sua cognizione. - Nello stesso senso, su analoghe questioni, O. nn. 301/1997, 401/1997, 59/1998 e 171/1998.
Massima n. 24444
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nei confronti degli artt. 34, 431 e 566 cod. proc. pen., e 138 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui, riguardo al giudizio davanti al pretore, non prescrivono che, in seguito all'arresto in flagranza, la relazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria e le dichiarazioni dell'arrestato vengano assunte, in sede di convalida dell'arresto, nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento, nonche' nella parte in cui non prevedono l'inserimento di tali atti, acquisiti nelle forme suddette, nel fascicolo per il dibattimento. Come la Corte costituzionale ha gia' rilevato in un precedente giudizio su identica questione, non puo' infatti in alcun modo condividersi l'assunto dei giudici 'a quibus', su cui la questione si basa, e secondo il quale la pretesa estensione delle forme richieste per la fase dibattimentale alla fase della convalida dell'arresto, sarebbe necessaria per far venir meno l'incompatibilita' - dagli stessi rimettenti asserita - per il pretore che abbia convalidato l'arresto e all'atto della convalida abbia applicato una misura cautelare, a partecipare al successivo giudizio direttissimo. Atteso che - a parte che la Corte, con ripetute decisioni, di cui i rimettenti dimostrano di aver avuto conoscenza, ha escluso che in tale ipotesi la incompatibilita' sussista - cosi' argomentando si da' incomprensibilmente rilievo ad un dato meramente formale, che non incide sulla natura della funzione esercitata. - Nello stesso senso, O. n. 286/1998. - Per la esclusione della incompatibilita' nel caso in questione, in base ai principi piu' volte affermati riguardo all'art. 34 cod. proc. pen., v. inoltre S. nn. 131/1996, 177/1996 e 155/1996.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale e dell'art. 138 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con l'ordinanza del 4 giugno 1997 (r.o. n. 216 del 1998);
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale e dell'art. 138 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, con ordinanza del 23 ottobre 1997 e dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con ordinanze del 31 gennaio, 5, 11, 20 febbraio, 1 aprile, 13 e 6 marzo, 29 maggio, 10, 20 e 24 aprile, 20 e 27 maggio, 4 aprile, 16 febbraio, 4 e 14 aprile e 27 maggio 1998 (r.o. nn. 198, 284, 288, 303, 412, da 612 a 617, da 650 a 652, da 659 a 664 del 1998).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze