Corte costituzionale

Ordinanza n. 38/1999

Corte cost., ord. 19 febbraio 1999, n. 38

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
38/1999
Data di deposito
19 febbraio 1999
Data di decisione
11 febbraio 1999
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:38

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge n. 267 del 7 agosto 1997

Parametri

Massime

Massima n. 24449

Restituzione degli atti ai giudici rimettenti affinche' verifichino se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. (Nella specie, le censure di illegittimita' costituzionale, pur nella loro articolazione analitica, sono tutte riconducibili alla denuncia della irragionevolezza e delle ricadute in termini di ingiustificata disparita' di trattamento di una disciplina che subordina la valutazione probatoria delle dichiarazioni acquisite a norma dell'art. 513, comma 1 e 2, cod. proc. pen. ad un nuovo criterio di giudizio, ovvero ne sottopone l'utilizzazione alle nuove regole introdotte dalla legge n. 267 del 1997, in base al mero dato occasionale che al momento dell'entrata in vigore della legge le dichiarazioni fossero gia' state acquisite mediante lettura. Successivamente alla emissione dei provvedimenti di rinvio, la Corte, con la sentenza sopra citata, nel disporre la restituzione degli atti relativi a questioni che avevano impugnato la medesima normativa, ha affermato che doveva essere valutato dai giudici 'a quibus' se le questioni potessero considerarsi superate a seguito della modifica della disciplina a regime, <<che ora permette di recuperare mediante il sistema delle contestazioni i singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza>>).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale di Macerata, al tribunale di Savona, al tribunale di Trieste, al tribunale di Reggio Emilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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