Corte costituzionale
Ordinanza n. 375/1999
Corte cost., ord. 28 luglio 1999, n. 375
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 375/1999
- Data di deposito
- 28 luglio 1999
- Data di decisione
- 14 luglio 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:375
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 165 del 27 maggio 1998
- art. 47, comma 4, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 4, legge n. 165 del 27 maggio 1998
- art. 47, comma 1, 'ter', 'quater', legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 24852
Sono manifestamente infondate: a) con riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma terzo, 101 e 112 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 4, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come sostituito, da ultimo, dall'art. 2 l. 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'art. 656 del cod. proc. pen. ed alla l. n. 354 del 1975 e succ. mod.), "nella parte in cui prevede che il magistrato di sorveglianza, cui e' rivolta istanza di affidamento in prova al servizio sociale, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e se non vi e' pericolo di fuga, puo' sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato fino alla decisione del tribunale di sorveglianza sull'istanza di affidamento"; b) con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47-'ter', comma 1-'quater', della l. n. 354 del 1975, aggiunto dall'art. 4 della l. n. 165 del 1998, "nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza, cui e' rivolta istanza di affidamento in prova al servizio sociale, puo' disporre l'applicazione provvisoria, nei confronti del condannato, della detenzione domiciliare, qualora, sussistendo i presupposti di cui al comma 1-'bis' dello stesso articolo, la pena che il condannato deve espiare e' superiore a due anni, pur essendo inferiore ai limiti previsti dall'art. 47, primo comma"; in quanto - posto che le due distinte censure mirano all'unico risultato di eliminare dall'ordinamento la facolta', attribuita al magistrato di sorveglianza dall'art. 47, comma 4, citato, di sospendere l'esecuzione della pena per i condannati detenuti, instanti per l'affidamento al servizio sociale, sostituendovi la facolta' di concedere, anche quando la pena da espiare superi i due anni ma sia compresa nel limite di tre anni, la detenzione domiciliare - i precetti costituzionali invocati, dai quali il remittente ricava il principio di indefettibilita' della pena, non comportano la inammissibilita' di misure cautelari, legislativamente previste e ragionevolmente giustificate, di sospensione della esecuzione della pena, anche gia' iniziata, in attesa della decisione sulla applicazione di misure alternative che il legislatore considera, a certe condizioni, strumento da preferire rispetto alla detenzione in carcere.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza:
a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito, da ultimo, dall'art. 2 della legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101 e 112 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe;
b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-quater, della predetta legge n. 354 del 1975, aggiunto dall'art. 4 della predetta legge n. 165 del 1998, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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