Corte costituzionale
Ordinanza n. 340/1999
Corte cost., ord. 20 luglio 1999, n. 340
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 340/1999
- Data di deposito
- 20 luglio 1999
- Data di decisione
- 14 luglio 1999
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:340
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, codice di procedura civile
- legge n. 534 del 20 dicembre 1995
- decreto-legge n. 432 del 18 ottobre 1995
Parametri
Massime
Massima n. 24977
E' inammissibile, per carenza del requisito soggettivo, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice di pace di Scandiano, quale coordinatore dell'ufficio, nei confronti del Governo - in relazione all'art. 1 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nella parte in cui ha soppresso il terzo comma e l'ultimo comma, numero 2), dell'art. 7 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzioni del giudice di pace), per violazione degli artt. 24, 77, 101, 102 e 108 Cost. - con il quale il ricorrente lamenta che il Governo, con la modifica della competenza del giudice di pace introdotta nella forma del decreto-legge, avrebbe violato una <<attribuzione esclusiva>> spettante in materia al potere legislativo. Infatti, posto che, sotto il profilo soggettivo, i singoli organi giurisdizionali sono legittimati ad essere parte nei conflitti di attribuzione, in relazione al carattere diffuso che connota il potere di cui sono espressione ed alla loro competenza a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono, ma limitatamente all'esercizio dell'attivita' giurisdizionale, assistita da garanzia costituzionale; nel caso di specie il giudice di pace ricorrente e' manifestamente privo della legittimazione attiva, in quanto agisce quale <<coordinamento>> dell'ufficio, secondo il disposto dell'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 373, e non nell'esercizio di funzioni giurisdizionali. - Cfr. O. nn. 87/1978 e 244/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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