Corte costituzionale

Ordinanza n. 340/1999

Corte cost., ord. 20 luglio 1999, n. 340

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
340/1999
Data di deposito
20 luglio 1999
Data di decisione
14 luglio 1999
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:340

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24977

E' inammissibile, per carenza del requisito soggettivo, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice di pace di Scandiano, quale coordinatore dell'ufficio, nei confronti del Governo - in relazione all'art. 1 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nella parte in cui ha soppresso il terzo comma e l'ultimo comma, numero 2), dell'art. 7 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzioni del giudice di pace), per violazione degli artt. 24, 77, 101, 102 e 108 Cost. - con il quale il ricorrente lamenta che il Governo, con la modifica della competenza del giudice di pace introdotta nella forma del decreto-legge, avrebbe violato una <<attribuzione esclusiva>> spettante in materia al potere legislativo. Infatti, posto che, sotto il profilo soggettivo, i singoli organi giurisdizionali sono legittimati ad essere parte nei conflitti di attribuzione, in relazione al carattere diffuso che connota il potere di cui sono espressione ed alla loro competenza a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono, ma limitatamente all'esercizio dell'attivita' giurisdizionale, assistita da garanzia costituzionale; nel caso di specie il giudice di pace ricorrente e' manifestamente privo della legittimazione attiva, in quanto agisce quale <<coordinamento>> dell'ufficio, secondo il disposto dell'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 373, e non nell'esercizio di funzioni giurisdizionali. - Cfr. O. nn. 87/1978 e 244/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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