Corte costituzionale

Ordinanza n. 189/1999

Corte cost., ord. 25 maggio 1999, n. 189

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
189/1999
Data di deposito
25 maggio 1999
Data di decisione
13 maggio 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:189

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, decreto legislativo n. 198 del 12 maggio 1995
  • art. 46, lettera a), decreto legislativo n. 198 del 12 maggio 1995

Parametri

Massime

Massima n. 24688

Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la Corte, con la sentenza n. 63 del 1998, pronunciando in una serie di giudizi in cui erano stati proposti profili in parte connessi a quelli prospettati nelle ordinanze in esame, riguardanti la posizione del personale proveniente dal ruolo ispettori rispetto a quello che rivestiva la qualifica di sovrintendente e di vice sovrintendente, ha dichiarato la infondatezza <<delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate in riferimento all'art. 3 del d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216>>, chiarendo l'evoluzione legislativa successiva alla riforma del 1981 (caratterizzata dall'inizio della unificazione del trattamento economico per le Forze di polizia mediante estensione di quello previsto per la Polizia di Stato) ed individuando i contenuti della delega del suddetto art. 3, il quale <<e' una tipica misura di perequazione del trattamento economico che rientra nella discrezionalita' legislativa, fermo il limite generale per ogni intervento normativo della ragionevolezza, come svolgimento dell'art. 3 Cost.>> -, con la citata sentenza n. 63, si e' affermato che <<l'innalzamento in base a legge di un livello retributivo con accorpamento a livello superiore di intere qualifiche non comporta un meccanismo di promozioni con le relative garanzie procedimentali amministrative>>. Pertanto, le norme impugnate costituiscono una scelta di politica legislativa esercitata, in modo non arbitrario ne' irragionevole, entro l'oggetto, i criteri ed i principi direttivi della delega legislativa, come interpretata dalla predetta sentenza n. 63 del 1998. - Cfr., altresi', S. nn. 65/1997, 133/1996 e 217/1977, ed O. n. 151/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 46, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), sollevata, in riferimento, agli artt. 3, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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