Corte costituzionale
Ordinanza n. 17/1999
Corte cost., ord. 5 febbraio 1999, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 17/1999
- Data di deposito
- 5 febbraio 1999
- Data di decisione
- 27 gennaio 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:17
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, legge della Regione Abruzzo n. 38 del 21 giugno 1996
- art. 11, comma 18, legge della Regione Abruzzo n. 38 del 21 giugno 1996
- art. 3, legge della Regione Abruzzo n. 16 del 22 febbraio 1997
- art. 4, legge della Regione Abruzzo n. 38 del 21 giugno 1996
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 1, lett. a), legge n. 97 del 31 gennaio 1994
- art. 5, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 4, Costituzione
- art. 44, Costituzione
- art. 22, lett. c), legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 22, lett. e), legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 3, legge n. 97 del 31 gennaio 1994
- art. 46, Costituzione
- art. 35, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 9, legge n. 97 del 31 gennaio 1994
Massime
Massima n. 24437
Manifesta inammissibilita' della questione, poiche' la stessa si presenta impropriamente come azione diretta contro una legge. Infatti - posto che, nella fattispecie, non e' dato scorgere, una volta venute meno le norme censurate, quale provvedimento ulteriore dovrebbe essere emesso dal Commissario agli usi civici per rimuovere la denunciata turbativa a danno della Amministrazione ricorrente, essendosi nel giudizio principale richiesto solo di stabilire <<se fosse legittimo il disegno di legge>> regionale -, una eventuale pronunzia di accoglimento da parte della Corte verrebbe a concretare di per se' la tutela richiesta al rimettente e ad esaurirla, mentre il carattere di incidentalita' presuppone necessariamente che il 'petitum' del giudizio nel corso del quale viene sollevata la questione non coincida con la proposizione della questione stessa. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo 22 febbraio 1997, n. 16 (Istituzione della riserva naturale guidata "Gole del Sagittario") e degli artt. 4, 11, comma 18, e 21 della legge della Regione Abruzzo 21 giugno 1996, n. 38 (Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 35, 44, 46 e 117 della Costituzione e in relazione agli artt. 1, lettera a), 3 e 9 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 e 22, lettere c) ed e), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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