Corte costituzionale
Ordinanza n. 161/1999
Corte cost., ord. 10 maggio 1999, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 161/1999
- Data di deposito
- 10 maggio 1999
- Data di decisione
- 29 aprile 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:161
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge n. 186 del 27 aprile 1982
Parametri
Massime
Massima n. 24657
Manifesta inammissibilita' della questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 377 del 1998, nella quale la Corte ha rilevato che i problemi di struttura del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa <<vanno necessariamente apprezzati nell'ambito dell'intero sistema, quale risultante dai diversi elementi che in esso intervengono e fra loro si combinano, con particolare riguardo a modalita' di estrazione e provenienza delle varie componenti, nonche' alle proporzioni in cui si risolve la partecipazione dei membri elettivi e di diritto>>, ed altresi' che <<l'esigenza di un diverso assetto>>, in ogni caso, <<si presta ad una pluralita' di soluzioni fra le quali solo il legislatore e' legittimato a scegliere nella sua discrezionalita', non potendosi invece richiedere alla Corte di indicare possibili diverse configurazioni dell'organo in questione>>.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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