Corte costituzionale
Ordinanza n. 131/1999
Corte cost., ord. 16 aprile 1999, n. 131
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 131/1999
- Data di deposito
- 16 aprile 1999
- Data di decisione
- 12 aprile 1999
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:131
Norme oggetto del giudizio
- decreto Tribunale di Caltanissetta
Parametri
- art. 67, Costituzione
- art. 21, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 25, Costituzione
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 24625
Il ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato proposto dal deputato Vittorio Sgarbi, nei confronti del Tribunale di Caltanissetta, prima sezione penale, in relazione al procedimento penale nel quale e' stato chiamato a rispondere del delitto di diffamazione a mezzo stampa in danno del dott. Giancarlo Caselli, per le opinioni espresse nel corso di una trasmissione televisiva - ricorso formulato, con riferimento anche alle norme della Costituzione degli artt. 21, 24, 25 e 67 (poste a garanzia della liberta' di pensiero, del diritto di difesa, e dei principi per cui nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, e ogni membro del Parlamento esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato) in base all'assunto che, dovendo le dichiarazioni incriminate ritenersi insindacabili in forza dell'art. 68, primo comma, Cost., si era avviato da parte del Tribunale un conflitto contro il Parlamento per inficiarne le prerogative, per cui anche il parlamentare interessato si ritiene legittimato a richiedere l'intervento della Corte costituzionale - deve essere dichiarato inammissibile, gia' in sede di prima delibazione (art. 37, commi terzo e quarto, legge 11 marzo 1953, n. 87) per l'assenza attuale - in mancanza di una dichiarazione di insindacabilita' da parte della Camera dei deputati - del requisito oggettivo (art. 37, comma primo, legge n. 87) della "materia di conflitto". Alla stregua della costante giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, la potesta' di dichiarare, a norma dell'art. 68, comma primo, Cost., che l'opinione espressa da un membro del Parlamento e' qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari, con l'effetto di precludere una diversa qualificazione ad opera del giudice, e' attribuita esclusivamente alla Camera di appartenenza, e pertanto, sino a che la Camera di appartenenza non abbia deliberato in merito, la sindacabilita' delle opinioni espresse dal parlamentare spetta all'autorita' giudiziaria che procede, ferma restando, naturalmente, la facolta' del membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione operata dall'autorita' giudiziaria mediante gli ordinari mezzi di impugnazione. Con la conseguenza che la Corte costituzionale non puo' essere chiamata a pronunciarsi se non quando risulti da atti formali un contrasto tra la valutazione della Camera di appartenenza e quella dell'autorita' giudiziaria. - V. 'ex plurimis", O. n. 446/1998 e S. nn. 265/1997 e 1150/1988).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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