Corte costituzionale

Ordinanza n. 131/1999

Corte cost., ord. 16 aprile 1999, n. 131

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
131/1999
Data di deposito
16 aprile 1999
Data di decisione
12 aprile 1999
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:131

Norme oggetto del giudizio

  • decreto Tribunale di Caltanissetta

Parametri

Massime

Massima n. 24625

Il ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato proposto dal deputato Vittorio Sgarbi, nei confronti del Tribunale di Caltanissetta, prima sezione penale, in relazione al procedimento penale nel quale e' stato chiamato a rispondere del delitto di diffamazione a mezzo stampa in danno del dott. Giancarlo Caselli, per le opinioni espresse nel corso di una trasmissione televisiva - ricorso formulato, con riferimento anche alle norme della Costituzione degli artt. 21, 24, 25 e 67 (poste a garanzia della liberta' di pensiero, del diritto di difesa, e dei principi per cui nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, e ogni membro del Parlamento esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato) in base all'assunto che, dovendo le dichiarazioni incriminate ritenersi insindacabili in forza dell'art. 68, primo comma, Cost., si era avviato da parte del Tribunale un conflitto contro il Parlamento per inficiarne le prerogative, per cui anche il parlamentare interessato si ritiene legittimato a richiedere l'intervento della Corte costituzionale - deve essere dichiarato inammissibile, gia' in sede di prima delibazione (art. 37, commi terzo e quarto, legge 11 marzo 1953, n. 87) per l'assenza attuale - in mancanza di una dichiarazione di insindacabilita' da parte della Camera dei deputati - del requisito oggettivo (art. 37, comma primo, legge n. 87) della "materia di conflitto". Alla stregua della costante giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, la potesta' di dichiarare, a norma dell'art. 68, comma primo, Cost., che l'opinione espressa da un membro del Parlamento e' qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari, con l'effetto di precludere una diversa qualificazione ad opera del giudice, e' attribuita esclusivamente alla Camera di appartenenza, e pertanto, sino a che la Camera di appartenenza non abbia deliberato in merito, la sindacabilita' delle opinioni espresse dal parlamentare spetta all'autorita' giudiziaria che procede, ferma restando, naturalmente, la facolta' del membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione operata dall'autorita' giudiziaria mediante gli ordinari mezzi di impugnazione. Con la conseguenza che la Corte costituzionale non puo' essere chiamata a pronunciarsi se non quando risulti da atti formali un contrasto tra la valutazione della Camera di appartenenza e quella dell'autorita' giudiziaria. - V. 'ex plurimis", O. n. 446/1998 e S. nn. 265/1997 e 1150/1988).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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