Corte costituzionale
Sentenza n. 455/1998
Corte cost., sent. 30 dicembre 1998, n. 455
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 455/1998
- Data di deposito
- 30 dicembre 1998
- Data di decisione
- 16 dicembre 1998
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:455
Norme oggetto del giudizio
- art. 100, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
Parametri
Massime
Massima n. 24355
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100, comma 2, del t.u. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - che, derogando alla previsione generale del codice penale, stabilisce un termine prescrizionale di due anni per i reati contemplati dallo stesso t.u. - sollevata con riferimento agli artt. 1, 3, 48, comma 2, 97 e 112 Cost., sia perche' le diverse scelte presenti nei due sottosistemi (elezioni politiche nazionali, per cui vigono le regole ordinarie poste dall'art. 157 cod. pen.; elezioni comunali, provinciali e regionali, relativamente alle quali e' prevista la prescrizione biennale per i reati elettorali ivi contemplati), anche con riferimento al termine prescrizionale, sono espressione della discrezionalita' del legislatore per quanto attiene alla sfera (e in particolare all'"an" e al "quomodo") della punibilita'; sia perche' la Corte non potrebbe sindacare la disposizione di favore denunciata assumendo come termine di raffronto l'art. 157 cod. pen., che, pur essendo norma di carattere generale, non puo' essere considerata momento necessario di attuazione, o di salvaguardia, dei principi costituzionali invocati, dai quali non puo' trarsi alcuna indicazione circa la specifica disciplina dei reati elettorali e degli istituti che incidano sulla sfera della punibilita', tenuto conto che le esigenze costituzionali da salvaguardare non si esauriscono nella tutela penale, potendo queste essere soddisfatte con meccanismi diversi dall'incriminazione quale "estrema ratio". - S. n. 447/1998. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, secondo comma, 97 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Udine e dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltagirone, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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