Corte costituzionale

Sentenza n. 455/1998

Corte cost., sent. 30 dicembre 1998, n. 455

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
455/1998
Data di deposito
30 dicembre 1998
Data di decisione
16 dicembre 1998
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:455

Norme oggetto del giudizio

  • art. 100, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960

Parametri

Massime

Massima n. 24355

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100, comma 2, del t.u. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - che, derogando alla previsione generale del codice penale, stabilisce un termine prescrizionale di due anni per i reati contemplati dallo stesso t.u. - sollevata con riferimento agli artt. 1, 3, 48, comma 2, 97 e 112 Cost., sia perche' le diverse scelte presenti nei due sottosistemi (elezioni politiche nazionali, per cui vigono le regole ordinarie poste dall'art. 157 cod. pen.; elezioni comunali, provinciali e regionali, relativamente alle quali e' prevista la prescrizione biennale per i reati elettorali ivi contemplati), anche con riferimento al termine prescrizionale, sono espressione della discrezionalita' del legislatore per quanto attiene alla sfera (e in particolare all'"an" e al "quomodo") della punibilita'; sia perche' la Corte non potrebbe sindacare la disposizione di favore denunciata assumendo come termine di raffronto l'art. 157 cod. pen., che, pur essendo norma di carattere generale, non puo' essere considerata momento necessario di attuazione, o di salvaguardia, dei principi costituzionali invocati, dai quali non puo' trarsi alcuna indicazione circa la specifica disciplina dei reati elettorali e degli istituti che incidano sulla sfera della punibilita', tenuto conto che le esigenze costituzionali da salvaguardare non si esauriscono nella tutela penale, potendo queste essere soddisfatte con meccanismi diversi dall'incriminazione quale "estrema ratio". - S. n. 447/1998. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, secondo comma, 97 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Udine e dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltagirone, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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