Corte costituzionale

Sentenza n. 453/1998

Corte cost., sent. 30 dicembre 1998, n. 453

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
453/1998
Data di deposito
30 dicembre 1998
Data di decisione
16 dicembre 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:453

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, quinquies, legge n. 20 del 14 gennaio 1994

Parametri

Massime

Massima n. 24378

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, sotto il profilo della disparita' di trattamento ed all'art. 28 Cost. - dell'art. 1, comma 1-'quinquies', della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), <<nella parte in cui limita, nell'ipotesi di danno erariale causato da piu' persone, la responsabilita' solidale ai soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo>>, in quanto - premesso che la disposizione denunciata si colloca nell'ambito di una nuova conformazione dell'istituto della responsabilita' amministrativa e contabile, secondo linee volte, tra l'altro, ad accentuarne i profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori; e considerato che il legislatore, con la predetta norma, <<nel ribadire come regola generale il principio di parziarieta'>>, individua espressamente nei casi di dolo o di illecito arricchimento le ipotesi derogatorie in cui piu' soggetti corresponsabili restano legati dal vincolo della solidarieta' passiva - la scelta cosi' operata non puo' reputarsi illegittima, poiche', secondo la giurisprudenza della Corte, per i pubblici dipendenti la responsabilita' per il danno ingiusto puo' essere oggetto di disciplina differenziata rispetto ai principi comuni in materia. Inoltre, proprio con riguardo ad una fattispecie analoga a quella in esame, la Corte ha avuto modo di affermare che non puo' essere certo la mancata applicabilita' del principio di solidarieta' a dare fondamento a censure di violazione del principio di eguaglianza, <<giacche' proprio il trasferimento del peso del risarcimento dal maggiore al minore colpevole rischierebbe di non essere consono con tale principio, nonche' con le prescrizioni di cui all'art. 97 Cost.. - Cfr. S. n. 773/1988. - Sulla limitazione della responsabilita' di dipendenti ed amministratori pubblici ai soli casi di dolo o colpa grave, v., da ultimo, S. n. 371/1998. red.: G. Leo

Massima n. 24379

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, sotto il profilo della irragionevolezza, ed all'art. 28 Cost. - dell'art. 1, comma 1-'quinquies', della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), <<nella parte in cui limita, nell'ipotesi di danno erariale causato da piu' persone, la responsabilita' solidale ai soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo>>, in quanto l'inconveniente segnalato dalla Corte rimettente - relativo agli <<esiti irragionevoli cui darebbe luogo>> la disposizione denunciata, imponendo al giudice di infliggere, in fattispecie analoghe a quella in esame, condanne per importi superiori alla perdita subita dall'erario - deriva da una scelta interpretativa che appare tutt'altro che scontata, risultando, infatti, disattesa da quella giurisprudenza che afferma che l'agente il quale, a titolo di colpa, risponde soltanto per una quota del danno, resti obbligato solo in via eventuale dopo l'infruttuosa escussione di coloro che abbiano agito con dolo. Tale orientamento, gia' accolto in passato dalla giurisprudenza contabile <<nell'ambito del regime che tendeva a coniugare solidarieta' e parziarieta'>>, e' stato ribadito di recente (v. Corte dei conti, Sezioni riunite, 25 febbraio 1997, n. 29) nei confronti della nuova disciplina, <<valendo, percio' ad evitare proprio gli effetti paventati dall'ordinanza>>. - Sul principio secondo il quale e' compito del giudice dare, per quanto sia possibile, alle norme denunciate una interpretazione 'secundum Constitutionem', v., tra le molte, S. nn. 307/1996 e 354/1997. red.: G. Leo

Massima n. 24380

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 23, 24, primo comma, e 97 Cost. - dell'art. 1, comma 1-'quinquies', della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), <<nella parte in cui limita, nell'ipotesi di danno erariale causato da piu' persone, la responsabilita' solidale ai soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo>>, in quanto - a prescindere dalla estraneita' alla problematica in esame del parametro costituzionale dell'art. 23 citato, che prevede la riserva di legge per le prestazioni personali e patrimoniali - e' da escludere la lesione dell'art. 97 Cost., <<sotto il profilo del buon andamento>>, <<attesa la non irragionevolezza della denunciata disciplina>>. Inoltre, relativamente al parametro dell'art. 24, primo comma, Cost., e' sufficiente rilevare che <<la garanzia apprestata da tale articolo opera attribuendo la tutela processuale delle situazioni giuridiche soggettive nei termini in cui queste risultano riconosciute dal legislatore; di modo che quella garanzia trova confini nel contenuto del diritto al quale serve, e si modella sui concreti lineamenti che il diritto riceve dall'ordinamento>>. red. G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-quinquies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 24, primo comma, 28 nonché 97, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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