Corte costituzionale

Sentenza n. 383/1998

Corte cost., sent. 27 novembre 1998, n. 383

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
383/1998
Data di deposito
27 novembre 1998
Data di decisione
23 novembre 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:383

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 4, legge n. 341 del 19 novembre 1990
  • art. 17, comma 116, legge n. 127 del 15 maggio 1997

Parametri

Massime

Massima n. 24265

Riguardo alla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale nel giudizio 'a quo', va ribadito che le valutazioni relative alla disciplina che in esso deve trovare applicazione spettano all'autorita' rimettente, essendo dato alla Corte agli effetti dell'ammissibilita' dell'incidente, un mero riscontro circa l'avvenuta effettuazione di tali valutazioni e circa il loro carattere non manifestamente arbitrario o pretestuoso. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24266

Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 33, 34, 3 e 97 Cost., nei confronti della disposizione dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con cui si attribuisce al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) il potere di prevedere, nella regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai vari corsi universitari, per alcuni di essi, una limitazione delle iscrizioni, va respinta l'eccezione di inammissibilita' per irrilevanza, avanzata da una parte privata in uno dei promossi giudizi, in base all'assunto che nella specie, il processo 'a quo', vertendosi in esso sulla legittimita' di un provvedimento di esclusione dal corso di laurea in odontoiatria adottato con una delibera del Senato accademico dell'Universita' degli studi di Ancona, successivo all'entrata in vigore della norma impugnata, ma anteriore al decreto con cui il potere conferitogli e' stato esercitato dal Ministro, avrebbe dovuto essere definito sulla base della normativa anteriore. Le argomentazioni dell'autorita' rimettente - secondo le quali l'iniziale deliberazione del Senato accademico sarebbe stata superata sia dalla nuova disciplina legislativa che dagli atti amministrativi successivi e, di conseguenza, il contestato limite di accesso al corso di laurea non sarebbe piu' riferibile a tale deliberazione ma al decreto del Ministro, fondato sulla norma di legge sottoposta al vaglio di costituzionalita', da ritenersi pertanto, anche in tal caso, applicabile - non potendo essere considerate manifestamente arbitrarie o pretestuose, non sono infatti sindacabili dalla Corte. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24267

La "riserva di legge" assicura il monopolio del legislatore nella determinazione delle scelte qualificanti nelle materie indicate dalla Costituzione, sia escludendo la concorrenza di autorita' normative "secondarie", sia imponendo all'autorita' normativa "primaria" di non sottrarsi al compito che solo ad essa e' affidato. Tale valenza e' generale e comune a tutte le "riserve". Dipende invece dalle specifiche norme costituzionali che le prevedono, secondo la loro interpretazione testuale, sistematica e storica, il carattere di ciascuna riserva, chiuso o aperto alla possibilita' che la legge stessa demandi ad atti subordinati le valutazioni necessarie per la concreta messa in atto delle scelte qualificanti la materia ch'essa stessa ha operato. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24268

Nelle materie coperte, per specifici dettati della Costituzione, da riserva relativa di legge, e' bensi' consentito che con una disposizione di legge siano conferiti all'amministrazione poteri normativi, ma solo se, in ordine all'esercizio di detti poteri siano predeterminati adeguati limiti e indirizzi, limiti e indirizzi, che tuttavia, non devono essere necessariamente previsti nella disposizione istitutiva del potere, ma possono essere ricavati da altre norme di legge, con riferimento all'ordinamento nel suo insieme. Analoga funzione, nella composizione di tale contesto e quindi di delimitazione della discrezionalita' dell'amministrazione, deve essere tuttavia riconosciuta anche alle direttive comunitarie vincolanti, alla stregua dell'art. 189 del Trattato CEE, per gli Stati membri a cui sono rivolte. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24269

La stretta connessione - nella interpretazione, necessariamente unitaria, in materia di istruzione, degli artt. 33 e 34 Cost. - tra i principi relativi alla organizzazione scolastica e, in particolare, alle universita' - secondo i quali "la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi (art. 33, primo comma) e si riconosce, per le istituzioni di alta cultura e, tra esse, le universita', "il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato" (art. 33, sesto comma) - con i principi, relativi ai diritti di accedervi, - secondo i quali "la scuola e' aperta a tutti" (art. 34, primo comma) e si riconosce "ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi", il diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi" (art. 34, terzo comma) - e il diretto coinvolgimento in materia di diritti costituzionali della persona umana, quali il diritto alla propria formazione culturale (art. 2 Cost.) e il diritto alle proprie scelte professionali (art. 4 Cost.) - a sua volta mezzo essenziale di sviluppo della personalita' - rendono evidente che l'accesso ai corsi universitari e' materia coperta da riserva di legge. Tale conclusione, del resto, trova piena conferma nei principi generali informatori dell'ordinamento democratico, secondo i quali - come da tempo la Corte, anche se ad altro proposito, ha affermato - ogni specie di limite imposto ai diritti dei cittadini abbisogna del consenso dell'organo che trae da costoro la propria diretta investitura, e dal quale emana l'indirizzo politico generale dello Stato, ossia dal Parlamento. - Cfr. S. nn. 195/1972, 4/1962 e 61/1965. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24270

La riserva di legge in tema di accesso ai corsi universitari, come prevista dalla Costituzione, non e' tale da esigere che l'intera disciplina della materia sia contenuta in legge. Anzitutto, infatti, per quanto attiene al rapporto tra la legge e l'autonomia universitaria prevista dall'ultimo comma dell'art. 33 Cost., va considerato che al riguardo le previsioni legislative valgono solo come "limiti", che non sarebbero piu' tali ove le disposizioni di legge fossero circostanziate al punto da ridurre le universita' - che la Costituzione vuole dotate di ordinamenti autonomi - al ruolo di meri ricettori passivi di decisioni assunte al centro. Mentre, quanto ai rapporti tra potesta' legislativa e potesta' normativa del Governo, nulla nella Costituzione esclude l'eventualita' che un'attivita' normativa secondaria possa legittimamente essere chiamata dalla legge stessa ad integrarne e svolgerne in concreto i contenuti, quando in materia si richiedano determinazioni bensi' unitarie - e quindi non rientranti nelle autonome responsabilita' dei singoli atenei - ma anche tali da dover essere conformate a circostanze e possibilita' materiali varie e variabili, e quindi non facilmente regolabili in concreto secondo generali e stabili previsioni legislative. Rispetto alle linee costituzionali di questo quadro composito, pertanto, le possibilita' che si aprono rispetto alle scelte legislative sono evidentemente assai ampie e diversificate. - V. le precedenti massime C, D ed E. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24271

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, per violazione della riserva di legge relativa prevista, in materia di accesso ai corsi universitari, dagli artt. 33 e 34 Cost., e conseguentemente, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, garantito, in relazione anche all'art. 3, dall'art. 97 Cost., nei confronti della disposizione dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con la quale si attribuisce al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), il potere di prevedere, per taluni dei corsi, limiti alle iscrizioni. La predeterminazione necessaria perche' sia assicurato il rispetto della invocata riserva di legge, di limiti e indirizzi riguardo all'esercizio del potere conferito in materia all'esecutivo, pur non essendo contenuta nella norma impugnata, si rinviene infatti nelle direttive comunitarie (da ultimo 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993) - vincolanti, alla stregua dell'art. 189 del Trattato CEE, per gli Stati membri cui sono rivolte, e attuate con i decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 129 e 2 maggio 1994, n. 353 - che per alcuni corsi di universitari aventi particolari caratteristiche - tra cui quelli a cui si riferiscono i ricorsi presentati nel caso ai TAR rimettenti - prescrivono, in vista dell'analogia dei titoli universitari rilasciati nei diversi Paesi e del loro reciproco riconoscimento e degli 'standard' di formazione minimi che gli stessi titoli debbono quindi attestare, che gli studi teorici si accompagnino necessariamente a esperienze pratiche, acquisite attraverso attivita' cliniche o, in genere, operative svolte, nel corso di periodi di formazione e di tirocinio, in strutture idonee e dotate delle strumentazioni necessarie, sotto gli opportuni controlli, il che implica e presuppone che tra le disponibilita' di strutture e il numero degli studenti vi sia un rapporto di congruita', in relazione alle specifiche modalita' dell'apprendimento. E' dunque da escludersi - contrariamente all'assunto dei giudici 'a quibus' - che il legislatore italiano, prevedendo, con la disposizione impugnata, per i corsi universitari suddetti - come per lo piu' i suoi omologhi degli altri Stati dell'Unione europea - la possibilita' di introdurre il 'numerus clausus', abbia conferito all'amministrazione un potere svincolato da limiti sostanziali derivanti dall'ordinamento e suscettibile di essere esercitato arbitrariamente. Restando comunque indubbio che l'intera materia necessita, anche e specie per evitare incertezze e pregiudizievoli contenziosi, di una organica sistemazione legislativa, finora, invero, sempre mancata. - V. le precedenti massime D, E ed F. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione, dai Tribunali amministrativi regionali del Lazio, dell'Abruzzo, delle Marche e della Liguria, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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