Corte costituzionale

Sentenza n. 350/1998

Corte cost., sent. 9 ottobre 1998, n. 350

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
350/1998
Data di deposito
9 ottobre 1998
Data di decisione
28 settembre 1998
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:350

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 460 del 22 luglio 1994
  • art. 1, comma 3, decreto-legge n. 313 del 25 maggio 1994
  • art. 1, comma 2, decreto-legge n. 313 del 25 maggio 1994
  • art. 1, comma 1, decreto-legge n. 313 del 25 maggio 1994
  • art. 1, comma 4, decreto-legge n. 313 del 25 maggio 1994
  • art. 20, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Parametri

Massime

Massima n. 24186

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 28 e 113 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, d.l. 25 maggio 1994, n. 313 (Disciplina dei pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza), conv., con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 460 - il quale non ammette atti di sequestro o di pignoramento sui fondi delle contabilita' speciali delle prefetture presso le sezioni di tesoreria dello Stato - in quanto la disciplina stabilita per i pignoramenti sulle contabilita' speciali non configura una procedura tale da determinare l'impignorabilita' dei fondi assegnati alle prefetture, ma tende invece ad adeguare la procedura di esecuzione forzata alle particolari modalita' di gestione contabile dei fondi stessi ed alla impignorabilita' di quella parte di essi che risulti gia' destinata a servizi qualificati dalla legge come essenziali. red.: S. Di Palma

Massima n. 24187

E' inammissibile, per carenza di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 4, d.l. 25 maggio 1994, n. 313, conv., con modificazioni, nella l. 22 luglio 1994, n. 460, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 28 e 113 Cost., - che stabiliscono l'impignorabilita' o insequestrabilita' dei fondi che hanno le destinazioni indicate nella stessa disposizione e disciplinano le operazioni che deve compiere il funzionario responsabile, al quale i pignoramenti o i sequestri che hanno per oggetto somme affluite nelle contabilita' speciali vanno notificati con le modalita' previste per l'espropriazione mobiliare presso il debitore - in quanto, ritenuto non fondato il dubbio di legittimita' costituzionale della norma che non ammette, a pena di nullita' da rilevare d'ufficio, tale forma di pignoramento per i fondi affluiti nelle contabilita' speciali, prevedendo, invece, quello presso il funzionario responsabile della gestione contabile dei fondi, non trova alcuna applicazione nel giudizio principale (promosso da un creditore che, avendo notificato atto di pignoramento presso terzi in danno del Ministero dell'interno alla Banca d'Italia - servizio di tesoreria provinciale, e non essendo questa comparsa a rendere dichiarazione di terzo, aveva chiesto che si procedesse ad accertare l'obbligo del terzo) la disciplina relativa sia alla impignorabilita' di quella parte delle somme affluite nelle contabilita' speciali che hanno una specifica destinazione prevista dalla legge, sia alla determinazione della prefettura competente, individuata in quella nella cui circoscrizione risiede il privato interessato (v. Massima "A"). red.: S. Di Palma

Massima n. 24219

E' inammissibile l'intervento nel giudizio di legittimita' costituzionale della Banca d'Italia, quale tesoreria provinciale dello Stato, sia perche', nel processo principale di espropriazione presso terzi, la Banca d'Italia ha veste di terzo chiamato dal creditore pignorante a dichiarare di quali somme fosse debitore nei confronti dell'espropriato; sia perche' - siccome l'art. 20, comma 2, l. n. 87 del 1953, stabilendo che gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio nel contesto della disciplina della rappresentanza e della difesa davanti alla Corte costituzionale - anche quella relativa agli organi dello Stato e' regola che riguarda la rappresentanza e difesa nel giudizio; sia, comunque, perche' alla Banca d'Italia, quale esercente il servizio di tesoreria provinciale, non puo' essere attribuita la qualifica di organo dello Stato. (V. Massima B). red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 (Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza), convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 460, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 28 e 113 della Costituzione, dal pretore di Avellino con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 4, dello stesso decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 28 e 113 della Costituzione, dal pretore di Avellino con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 ottobre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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