Corte costituzionale
Sentenza n. 29/1998
Corte cost., sent. 26 febbraio 1998, n. 29
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 29/1998
- Data di deposito
- 26 febbraio 1998
- Data di decisione
- 23 febbraio 1998
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:29
Norme oggetto del giudizio
- sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 10 febbraio 1997
- sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 10 febbraio 1997
- sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 10 febbraio 1997
- sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 10 febbraio 1997
- sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 10 febbraio 1997
Parametri
- art. 137, comma 3, Costituzione
- art. 75, Costituzione
- art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
- art. 71, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 121, Costituzione
- art. 138, Costituzione
Massime
Massima n. 23748
Con lo stabilire che contro le decisioni della Corte costituzionale non e' ammessa alcuna impugnazione, l'art. 137, terzo comma, Cost., preclude in modo assoluto ogni tipo di gravame diretto a contrastare, annullare o riformare, in tutto o in parte, le sue pronunce. In coerenza con la natura della Corte costituzionale e con il carattere delle sue funzioni, esso pone infatti una regola generale, priva di eccezioni, che non solo interdice gravami devoluti ad altri giudici - giacche' non e' configurabile un giudizio superiore a quello dell'unico organo di giurisdizione costituzionale - ma riguarda qualsiasi tipo di impugnazione, rimanendo cosi' inibita - quale che sia lo strumento con il quale il sindacato e' richiesto - ogni domanda proposta per ottenere la riforma, pur se solo nella motivazione, di una sentenza della Corte, o ad eliderne gli effetti, anche attraverso un ricorso alla stessa Corte. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23749
Sono inammissibili i conflitti di attribuzione tra Regioni e Stato sollevati, con ricorsi delle Regioni Puglia e Lombardia, in riferimento agli artt. 5, 71, 75, 121, 134 e 138 Cost., e all'art. 2, comma primo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, in relazione alle decisioni della Corte costituzionale nn. 17, 18, 19, 20 e 24 del 1997, con le quali si e' escluso che potessero essere oggetto della richiesta consultazione popolare i 'referendum' proposti dalle ricorrenti e da altre Regioni, in materia, rispettivamente: di istituzione e riordinamento del Ministero della sanita'; di funzioni statali di indirizzo e coordinamento; di limiti alle attivita' promozionali delle Regioni all'estero; di partecipazione delle Regioni alle attivita' dell'Unione europea; di direttive dello Stato riguardo all'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni. Decisiva, infatti, rispetto ad ogni valutazione di merito -come pure al rinvio della decisione, richiesto in udienza, ad una data successiva all'esito della procedura di revisione della Parte Seconda della Costituzione prevista dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 - e' l'eccezione preliminare opposta dall'Avvocatura dello Stato, per il Presidente del Consiglio, con riferimento all'art. 137, terzo comma, Cost.. Atteso che, con il richiedere l'annullamento, in tutto o in parte, delle sentenze suddette, i ricorsi in questione si dimostrano diretti a censurare il modo in cui si e' concretamente esplicata al riguardo la giurisdizione della Corte, e sostanzialmente propongono, nelle forme del conflitto di attribuzione, una impugnazione delle sue sentenze, esclusa dalla Costituzione. - Cfr. O. n. 77/1981. V. anche la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalle regioni Puglia e Lombardia nei confronti dello Stato e indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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