Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1998

Corte cost., sent. 26 febbraio 1998, n. 29

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
29/1998
Data di deposito
26 febbraio 1998
Data di decisione
23 febbraio 1998
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:29

Norme oggetto del giudizio

  • sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 10 febbraio 1997
  • sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 10 febbraio 1997
  • sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 10 febbraio 1997
  • sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 10 febbraio 1997
  • sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 10 febbraio 1997

Parametri

Massime

Massima n. 23748

Con lo stabilire che contro le decisioni della Corte costituzionale non e' ammessa alcuna impugnazione, l'art. 137, terzo comma, Cost., preclude in modo assoluto ogni tipo di gravame diretto a contrastare, annullare o riformare, in tutto o in parte, le sue pronunce. In coerenza con la natura della Corte costituzionale e con il carattere delle sue funzioni, esso pone infatti una regola generale, priva di eccezioni, che non solo interdice gravami devoluti ad altri giudici - giacche' non e' configurabile un giudizio superiore a quello dell'unico organo di giurisdizione costituzionale - ma riguarda qualsiasi tipo di impugnazione, rimanendo cosi' inibita - quale che sia lo strumento con il quale il sindacato e' richiesto - ogni domanda proposta per ottenere la riforma, pur se solo nella motivazione, di una sentenza della Corte, o ad eliderne gli effetti, anche attraverso un ricorso alla stessa Corte. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23749

Sono inammissibili i conflitti di attribuzione tra Regioni e Stato sollevati, con ricorsi delle Regioni Puglia e Lombardia, in riferimento agli artt. 5, 71, 75, 121, 134 e 138 Cost., e all'art. 2, comma primo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, in relazione alle decisioni della Corte costituzionale nn. 17, 18, 19, 20 e 24 del 1997, con le quali si e' escluso che potessero essere oggetto della richiesta consultazione popolare i 'referendum' proposti dalle ricorrenti e da altre Regioni, in materia, rispettivamente: di istituzione e riordinamento del Ministero della sanita'; di funzioni statali di indirizzo e coordinamento; di limiti alle attivita' promozionali delle Regioni all'estero; di partecipazione delle Regioni alle attivita' dell'Unione europea; di direttive dello Stato riguardo all'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni. Decisiva, infatti, rispetto ad ogni valutazione di merito -come pure al rinvio della decisione, richiesto in udienza, ad una data successiva all'esito della procedura di revisione della Parte Seconda della Costituzione prevista dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 - e' l'eccezione preliminare opposta dall'Avvocatura dello Stato, per il Presidente del Consiglio, con riferimento all'art. 137, terzo comma, Cost.. Atteso che, con il richiedere l'annullamento, in tutto o in parte, delle sentenze suddette, i ricorsi in questione si dimostrano diretti a censurare il modo in cui si e' concretamente esplicata al riguardo la giurisdizione della Corte, e sostanzialmente propongono, nelle forme del conflitto di attribuzione, una impugnazione delle sue sentenze, esclusa dalla Costituzione. - Cfr. O. n. 77/1981. V. anche la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalle regioni Puglia e Lombardia nei confronti dello Stato e indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze