Corte costituzionale
Sentenza n. 270/1998
Corte cost., sent. 17 luglio 1998, n. 270
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 270/1998
- Data di deposito
- 17 luglio 1998
- Data di decisione
- 7 luglio 1998
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:270
Norme oggetto del giudizio
- ordinanza del Ministero della sanita' del 26 febbraio 1997
- nota teleg. Dir. gen. dipart. Ministero sanita' del 21 febbraio 1997
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996
- art. 118, Costituzione
- decreto legislativo n. 358 del 24 luglio 1992
- art. 117, Costituzione
- art. 11, Costituzione
Massime
Massima n. 24127
Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato, in relazione all'ordinanza del Ministro della sanita' 26 febbraio 1997 (contenente "Norme transitorie per la identificazione degli animali della specie bovina e bufalina") e alla nota telegrafica, in data 21 febbraio 1997, emanata al riguardo dal Direttore generale del dipartimento alimentazione e nutrizione sanita' pubblica veterinaria dello stesso Ministero, con le quali, nel disciplinare il passaggio dal gia' praticato sistema di identificazione, - ammesso anche se solo in via provvisoria, dal d.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE) e dalla circolare ministeriale, esplicativa di esso, 14 agosto 1996, n. 11 - basato sulla punzonatura, a quello - previsto dal Regolamento e dalla circolare suddetti come definitivo - basato sull'utilizzo di marche auricolari di tipo standard, si stabiliva, per la integrale sostituzione del secondo al primo, il termine del 31 dicembre 1997, va dichiarato inammissibile. Gli atti impugnati non sono idonei a produrre una lesione nella sfera di competenze costituzionali assegnata alla ricorrente. In tal senso, infatti, mentre e' incontestabile che, dovendo, sia il sistema di identificazione transitorio, sia la dilazione dell'entrata a pieno vigore delle modalita' di quello definitivo, cessare - contestualmente alla disponibilita' dei nuovi strumenti - in maniera uniforme per tutto il territorio nazionale, in forza di atto statale, allo stesso modo in cui erano stati pacificamente introdotti con atti dello Stato, la individuazione del momento di tale cessazione non poteva essere affidata a interventi delle singole Regioni - e' particolarmente significativo, da un lato, che la prevista ingerenza delle USL per la fornitura agli allevatori dei nuovi marchi auricolari, non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico dei servizi sanitari regionali, nonche', dall'altro, che la scelta, per incentivare detta fornitura, a causa delle difficolta' incontrate da alcune USL, dell'Istituto zooprofilattico nazionale G. Caporale di Teramo, ha carattere meramente indicativo e non vincola ne' le Regioni ne' le Aziende-USL, essendo libere le une come le altre, di provvedere direttamente, avvalendosi di altri canali o di altri fornitori. Ne' puo' dirsi idonea a ledere la sfera di attribuzioni costituzionali della Regione, la previsione, nei provvedimenti impugnati, delle modalita' di invio, da parte dei servizi veterinari di Regioni, Province autonome e USL, dei dati relativi alla identificazione degli animali, al suddetto Istituto, individuato come banca-dati del Ministero della sanita', in quanto le stesse "modalita' tecniche" e la frequenza di trasmissione sono espressamente affidate, per essere "concordare", ad una leale collaborazione tra organi regionali e organo statale. - V. S. nn. 215/1996 e 472/1995, gia' citate nel testo. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione in relazione all'ordinanza del Ministero della sanità 26 febbraio 1997 "Norme transitorie per l'identificazione degli animali della specie bovina e bufalina" e alla nota telegrafica in data 21 febbraio 1997 del direttore generale del Dipartimento alimentazione nutrizione sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità, sollevato dalla regione Lombardia nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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