Corte costituzionale
Sentenza n. 12/1998
Corte cost., sent. 5 febbraio 1998, n. 12
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 12/1998
- Data di deposito
- 5 febbraio 1998
- Data di decisione
- 28 gennaio 1998
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GUIZZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:12
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 550 del 28 dicembre 1995
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 23743
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost. - a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (recante: <<Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche>>) - e specificamente dell'art. 3 - <<nella parte in cui non prevede che il reddito del marito venga imputato in parte anche alla moglie priva di redditi propri, al fine della imposizione tributaria, anziche' essere attribuito al solo coniuge produttore del reddito stesso>>; b) dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (<<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1996 ->>), che ha elevato le detrazioni di imposta per il coniuge a carico ed ha aumentato l'importo dell'assegno per il nucleo familiare, in riferimento, oltre che ai parametri gia' indicati, anche all'art. 24 Cost., poiche' la norma, essendo <<rivolta esclusivamente al futuro, lascia completamente prive di tutela proprio quelle situazioni rispetto a cui e' stato adito il giudice>>, in quanto, posto che il giudice 'a quo' non puo' rimettere una seconda volta alla Corte la medesima questione nel corso dello stesso grado del giudizio pendente fra le stesse parti, salvo che essa non venga riformulata in termini nuovi, con riferimento cioe' ad un quadro normativo ed argomentativo sostanzialmente diverso - e cio' per evitare un 'bis in idem' che si risolverebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte -; la questione ora prospettata 'sub' a) riproduce testualmente quella sollevata in un precedente giudizio sul quale la Corte ha deciso con la sentenza n. 358 del 1995. Invero, pur se la Commissione tributaria di primo grado di Genova ha addotto, nella sede attuale, ulteriori indicazioni e doglianze ed ha evocato 'sub' b un ulteriore parametro (l'art. 24 della Costituzione) ed una nuova normativa (l'art. 3 della legge finanziaria per il 1996), i termini della questione precedentemente proposta rimangono identici. - Nella materia di cui si discute, la Corte, fin dalla S. n. 179/1975 - con la quale e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale del cumulo dei redditi dei coniugi - ha sempre rilevato che esistono diversi possibili rimedi, la cui scelta e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore. - Sulla impossibilita' per il giudice 'a quo' di rimettere una seconda volta alla Corte costituzionale la medesima questione nel corso del medesimo grado del giudizio pendente fra le stesse parti, cfr. S. nn. 350/1987; 257/1991; 433/1995 nonche' O. nn. 197/1983 e 536/1988. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) - ed in particolare dell'art. 3 - e dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 31 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1998.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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