Corte costituzionale
Ordinanza n. 377/1998
Corte cost., ord. 20 novembre 1998, n. 377
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 377/1998
- Data di deposito
- 20 novembre 1998
- Data di decisione
- 11 novembre 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:377
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge n. 186 del 27 aprile 1982
- art. 7, comma 2, legge n. 186 del 27 aprile 1982
Parametri
Massime
Massima n. 24245
Sono manifestamente inammissibili: - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), sollevata con riferimento agli artt. 3, 97, 101, 107, comma 3, e 108, comma 2, Cost.; - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2, l. n. 186 del 1982, sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo, 97, comma primo, 101, comma secondo, 107, comma terzo, e 108, comma secondo, Cost., in quanto le ordinanze di rimessione, nel denunciare l'attuale disciplina sulla composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, appuntano la loro attenzione su due aspetti della medesima, senza considerare che i problemi di struttura dell'organo, soprattutto nel quadro della comparazione con gli altri modelli presi a riferimento, vanno necessariamente apprezzati nell'ambito dell'intero sistema, quale risultante dai diversi elementi che in esso intervengono e fra loro si combinano, con particolare riguardo a modalita' di estrazione e provenienza delle varie componenti, nonche' alle proporzioni in cui si risolve la partecipazione dei membri elettivi e di diritto; ed in quanto, in ogni caso, esse segnalano l'esigenza di un diverso assetto che, anche in relazione agli elementi teste' richiamati, si presta ad una pluralita' di soluzioni, fra le quali solo il legislatore e' legittimato a scegliere nella sua discrezionalita'. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità:
a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe indicata;
b) delle questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 7, secondo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, e dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, nonché, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze