Corte costituzionale
Ordinanza n. 35/1998
Corte cost., ord. 26 febbraio 1998, n. 35
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 35/1998
- Data di deposito
- 26 febbraio 1998
- Data di decisione
- 23 febbraio 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:35
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
- art. 91, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990
- art. 47, comma 4, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 91, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 23741
Sono manifestamente inammissibili, per evidente difetto di attuale rilevanza nella fase di giudizio di cui l'autorita' rimettente e' investita, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, 101 e 102 Cost., nei confronti dell'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (sull'ordinamento penitenziario e l'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e dall'art. 91, commi 3 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (sulla disciplina degli stupefacenti), nella parte in cui, nel prevedere il potere-dovere del pubblico ministero, in seguito a presentazione, da parte del condannato, di istanza di affidamento al servizio sociale, prima della emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, di disporne, se non osti il limite di pena, la sospensione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza sulla concessione o meno della misura alternativa, attribuiscono al pubblico ministero una competenza che dovrebbe invece ricomprendersi tra quelle spettanti al tribunale di sorveglianza. L'incidente di costituzionalita' e' stato infatti promosso, nei casi in questione - in sede di decisione su istanze di affidamento al servizio sociale, e dopo che i provvedimenti di sospensione degli ordini di carcerazione erano stati gia' adottati dal pubblico ministero - dal Tribunale di sorveglianza, che non e' pero' chiamato, in tale sede, a fare applicazione delle norme impugnate. - Cfr., 'ex plurimis', O. nn. 485/1995. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, 101 e 102 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con l'ordinanza, emessa il 6 maggio 1996, indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e dell'art. 91, commi 3 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, 101 e 102 della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Napoli con l'ordinanza, emessa il 9 maggio 1996, indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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