Corte costituzionale
Ordinanza n. 286/1998
Corte cost., ord. 17 luglio 1998, n. 286
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 286/1998
- Data di deposito
- 17 luglio 1998
- Data di decisione
- 7 luglio 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:286
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24091
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, 431, 566 cod. proc. pen. e dell'art. 138 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie cod. proc. pen.) - nella parte in cui non prescrivono che la relazione dell'ufficiale o dell'agente di p.g. procedente e le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte, in sede di convalida dell'arresto, nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento, nonche' nella parte in cui non prevedono l'inserimento di tali atti, acquisiti nelle forme indicate, nel fascicolo del dibattimento - sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma primo, e 27, comma secondo, Cost., in quanto la questione medesima e' stata sollevata dopo che il giudice "a quo" aveva gia' provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, ed aveva gia' avuto inizio il dibattimento. - O. nn. 301/1997, 401/1997, 59 e 171/1998. red.: S. Di Palma
Massima n. 24092
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma primo, e 27, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, 431, 566 cod. proc. pen. e 138 d.lgs. n. 271 del 1989, in quanto identiche questioni sono state gia' dichiarate non fondate o manifestamente infondate e non sono stati dedotti profili tali da indurre a discostarsi dalle precedenti argomentazioni. (Cfr. Massima "A"). - S. n. 131, 155 e 177/1996; O. nn. 267, 316, 433/1996. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale e dell'art. 138 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con l'ordinanza del 23 aprile 1997 (r.o. n. 85 del 1998);
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale e dell'art. 138 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con le ordinanze del 10 novembre 1997, 5 novembre 1997, 6 novembre 1997 (r.o. nn. 879 del 1997, 89 del 1998, 125 del 1998).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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