Corte costituzionale
Ordinanza n. 224/1998
Corte cost., ord. 19 giugno 1998, n. 224
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 224/1998
- Data di deposito
- 19 giugno 1998
- Data di decisione
- 1° giugno 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:224
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23969
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, 25 e 101 Cost., nei confronti dell'art, 212, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede la sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza della liberta' vigilata, quando il soggetto che vi e' sottoposto venga ristretto, per custodia cautelare, in carcere. Contrariamente agli assunti interpretativi da cui muove il giudice 'a quo', infatti, tra la misura di sicurezza della liberta' vigilata e la privazione della liberta' - sia essa derivata dall'esecuzione di pena detentiva o dall'applicazione di custodia cautelare in carcere - sussiste una incompatibilita' assoluta che rende impossibile, naturalisticamente ancor prima che giuridicamente, applicare tale misura (cosi' come le altre misure di sicurezza personali non detentive, quali il divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni o il divieto di frequentare osterie o spacci di bevande alcooliche, ecc.) e in particolare impedisce di dare attuazione ai contenuti tipici della liberta' vigilata descritti dall'art. 228 cod. pen.. Il che spiega perche' il legislatore abbia ritenuto superfluo disporre espressamente, nell'ipotesi 'de qua', la pretesa sospensione. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 212, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 101, della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Sassari, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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