Corte costituzionale

Sentenza n. 430/1997

Corte cost., sent. 23 dicembre 1997, n. 430

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
430/1997
Data di deposito
23 dicembre 1997
Data di decisione
16 dicembre 1997
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:430

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, decreto-legge n. 176 del 2 aprile 1996
  • art. 1, comma 5, decreto-legge n. 176 del 2 aprile 1996
  • art. 1, comma 4, decreto-legge n. 176 del 2 aprile 1996
  • art. 1, comma 1, decreto-legge n. 176 del 2 aprile 1996
  • art. 1, comma 2, decreto-legge n. 176 del 2 aprile 1996

Parametri

Massime

Massima n. 23693

In via di principio e' da escludersi che nei giudizi di legittimita' costituzionale su norme di decreti-legge divenuti inefficaci per mancata conversione in legge, la Corte costituzionale possa egualmente pronunciarsi su di esse, in seguito al sopravvenire di una legge contenente al riguardo la clausola di salvezza prevista dall'art. 77, terzo comma, Cost., in applicazione del principio del trasferimento della questione. A parte che la disposta sanatoria non costituisce - come gia' rilevato - "idoneo equipollente" della conversione, va considerato infatti che la disposizione prevedente la clausola di salvezza (dalla decadenza) degli effetti gia' prodotti dal precedente decreto decaduto, ha un contenuto precettivo comunque diverso rispetto a quello della norma originaria, quanto meno sotto il profilo temporale del relativo ambito soggettivo ed oggettivo, giacche' la sanatoria provvede soltanto a "cristallizzare", una volta per tutte, gli effetti prodotti a suo tempo dai decreti decaduti, ma non puo', in quanto tale, disporre in ordine ai rapporti futuri, onde non puo' dirsi che sussista la condizione - necessaria perche' il trasferimento della questione possa operarsi - della permanenza della norma impugnata nell'ordinamento. - Sulle differenze, in materia di decreti-legge, tra legge di sanatoria e legge di conversione, v., in particolare, S. n. 244/1997. Sulla non incidenza, agli effetti dell'ammissibilita' del trasferimento della questione, della pura modifica testuale della disposizione di legge in base alla quale il trasferimento si effettua rispetto a quella del decreto-legge decaduto, originariamente impugnata, "quando rimanga immutato il suo contenuto precettivo", v. S. n. 84/1996. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23694

In ordine alla possibilita' - nei giudizi di legittimita' costituzionale su norme di decreti-legge decaduti e quindi reiterati in serie, dei quali solo l'ultimo sia stato poi convertito in legge, con una legge contenente inoltre, riguardo agli effetti degli altri decreti, una clausola di salvezza - che la Corte, in base a questa - alla stregua dei criteri elaborati in proposito nella sua giurisprudenza - si pronunci egualmente sulle disposizioni impugnate, in applicazione del principio del trasferimento delle questioni, deve decidersi in modo diverso - positivamente o no - a seconda che nel decreto-legge convertito siano state o no riprodotte le norme impugnate. Nella prima ipotesi, infatti, la clausola di salvezza - in combinazione con la novazione della fonte dell'ultimo decreto-legge operata dalla legge di conversione - ripristina un 'continuum' normativo facendo risalire nel tempo la nuova disciplina alle originarie disposizioni decadute, consolidandole negli effetti; nella seconda, invece, la parziale diversita' di contenuti precettivi tra le impugnate norme dei decreti-legge decaduti e la disposizione espressiva della clausola di salvezza, non consente di ritenere quelle - come richiesto perche' il trasferimento della questione possa operarsi - tuttora esistenti nell'ordinamento. Con conseguenti oneri, per il ricorrente - se si tratti di giudizio in via principale - di una specifica determinazione, ai fini della permanenza dell'interesse a ricorrere contro la legge contenente la clausola di salvezza , e per il giudice 'a quo' - se si tratti di giudizio in via incidentale - di un nuovo esame, alla luce dello 'ius superveniens', previa restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale, della rilevanza delle questioni. - V., in particolare, S. n. 84/1996 e 429/1997, nonche' O. nn. 128/1997, 230/1997, 317/1997 e 371/1997. V. anche la precedente massima A, nonche', per l'applicazione degli enunciati principi, la seguente massima C. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23695

Sono inammissibili, per mancanza di oggetto, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, con ricorsi delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 77, 97, 117, 118 e 119 Cost., e al principio di leale collaborazione (art. 5 Cost.), per la lamentata lesione della propria sfera di autonomia costituzionalmente garantita, nei confronti dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.l. 2 aprile 1996, n. 176 (Disposizioni urgenti in materia veterinaria e sanitaria), con i quali, a modifica di alcune norme del d.lgs 30 giugno 1993, n. 270, si ridisegnava, sotto vari aspetti, l'assetto organizzativo degli istituti zooprofilattici sperimentali. In seguito alla mancata conversione del suddetto decreto legge e alla mancata riproduzione nei tre successivi, egualmente non convertiti, con cui esso e' stato reiterato in un primo tempo (dd.ll. 3 giugno 1996, n. 298, 16 luglio 996, n. 377 e 13 settembre 1996, n. 478), delle norme impugnate - tranne quella, dell'art. 1, comma 5 (concernente la conferma in carica, con l'attribuzione della nuova qualifica di direttori generali, degli attuali direttori degli istituti) neanch'essa peraltro reinserita nell'ultimo decreto-legge della serie (d.l. 18 novembre 1996, n. 583) concernente oltretutto, a sua volta, una materia in gran parte diversa da quella trattata dagli altri - e' infatti da escludersi che in virtu' della legge 17 gennaio 1997, n. 4 - con il quale il decreto-legge n. 583 e' stato convertito in legge, e che riguardo a quelli precedenti contiene soltanto una clausola di salvezza degli atti e provvedimenti adottati e degli effetti prodottisi in base ad essi - che la Corte costituzionale - secondo i principi stabiliti in proposito nella sua giurisprudenza - possa egualmente pronunciarsi, nonostante la intervenuta decadenza, sulle norme impugnate, in applicazione del principio del trasferimento della questione. La diversita' di contenuti normativi tra le norme impugnate e la clausola di salvezza contenuta nella legge n. 4 del 1997 impedisce di ritenere le prime, in forza della seconda - come, agli effetti del trasferimento della questione era necessario - tuttora esistenti nell'ordinamento. - V. le precedenti massime A e B. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del d.-l. 2 aprile 1996, n. 176 (Disposizioni urgenti in materia veterinaria e sanitaria) sollevate, in riferimento agli artt. 77, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Lombardia e dalla regione Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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