Corte costituzionale
Sentenza n. 373/1997
Corte cost., sent. 5 dicembre 1997, n. 373
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 373/1997
- Data di deposito
- 5 dicembre 1997
- Data di decisione
- 26 novembre 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:373
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 645 del 25 novembre 1996
- art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 645 del 25 novembre 1996
- art. 2, decreto legislativo n. 645 del 25 novembre 1996
- art. 8, decreto legislativo n. 645 del 25 novembre 1996
Parametri
- art. 5, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- disposizioni transitorie e finali, VIII, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 23584
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in via principale, nei confronti dell'art. 5, secondo comma, del d.lgs. 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento), dalle Regioni Veneto, Toscana ed Umbria, in riferimento agli artt. 117 e 118, ed alla Disposizione transitoria VIII, della Costituzione, ed inoltre, dalla Regione Umbria, in riferimento al principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni. Nel disporre che "ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia attuabile per motivi organizzativi o produttivi, l'Ispettorato del lavoro, previa informazione scritta del datore di lavoro, possa disporre, ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) la interdizione dal lavoro dell'interessata, la norma impugnata non ha invero inteso riattribuire allo Stato le funzioni trasferite alle Regioni in materia di assistenza sanitaria dalle richiamate disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, della legge 2 dicembre 1978, n. 833 e dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, atteso che i poteri di vigilanza attribuiti agli Ispettorati del lavoro, attenendo agli interessi, di diversa natura, dell' organizzazione del lavoro e dei processi produttivi all'interno dell'azienda, possono essere esercitati senza alcun accertamento medico, che peraltro, ove risultasse necessario, puo' essere richiesto dall'Ispettorato - privo com'e', attualmente, di strutture sanitarie interne - ai servizi delle aziende sanitarie. Ne' quindi e' configurabile l'altra dedotta violazione del principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni (che secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale trova il suo diretto fondamento nell'art. 5 Cost.) nel non avere il Governo tenuto conto delle proposte di emendamento avanzate sullo schema del decreto legislativo in questione dalla Conferenza - che, alla stregua della legge di delega non era tenuto a consultare - dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome. - Sul fondamento costituzionale del principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni nell'art. 5 Cost., v. S. nn. 19/1997 e 242/1997. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23585
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, con ricorsi delle Regioni Toscana ed Umbria, nei confronti dell'art. 5, secondo comma, del d.lgs. 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85 CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento) nella parte in cui si prevede che l'Ispettorato del lavoro, quando la modifica delle condizioni ambientali o dell'orario di lavoro, non sia utilmente praticabile, possa disporre, previa informazione scritta del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) la interdizione dal lavoro dell'interessata, - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., per la irrazionale disparita' di trattamento che verrebbe a crearsi, in contrasto anche con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, tra le suddette lavoratrici affidate alla tutela di organi dell'Amministrazione statale, quali gli Ispettorati del lavoro, che non hanno piu' funzioni sanitarie ne' strutture idonee a tal fine ed i lavoratori e le lavoratrici non gestanti, alla cui tutela, secondo le norme del d.P.R. n. 616 del 1977 e della legge n. 833 del 1978, sono invece ancora preposti i Servizi di prevenzione delle UU.SS.LL., ed in riferimento, altresi', all'art. 32 Cost., in quanto l'attribuzione agli Ispettorati del lavoro, anziche' al Servizio sanitario nazionale, della cura, nel caso, del diritto fondamentale alla salute, ne comporterebbe una inammissibile subordinazione agli interessi connessi al rapporto di lavoro. Come la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare, le Regioni possono, infatti, in linea di principio, denunciare la violazione anche di norme della Costituzione non riguardanti direttamente i rapporti tra Regioni e Stato, purche', tuttavia, tale violazione comporti, anche tenendo conto delle prospettazioni delle ricorrenti, una incisione delle competenze costituzionalmente assegnate alle Regioni, il che va escluso, in particolare, che possa verificarsi per censure formulate in riferimento al diritto alla salute. - Cfr., ex plurimis , S. nn. 407/1992, 393/1992, 343/1991, 533/1989, 407/1989, 610/1988 e 302/1988 e, in particolare, per quanto riguarda le denunce di violazione dell'art. 32 Cost., S. n. 355/1993. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23586
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, con ricorso della Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nei confronti degli artt. 2 ed 8 del d.lgs. 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento), in quanto assegnano al Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della sanita', anziche' al Ministero della sanita' in via esclusiva, il compito di recepire con suo decreto, con effetti vincolanti anche per le Regioni, le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea per la valutazione degli agenti e dei processi industriali per la sicurezza o la salute delle lavoratrici. Data la incontestabile concorrenza, nella materia 'de qua', di profili sanitari e profili lavoristici, le disposizioni impugnate non possono ritenersi idonee a menomare le attribuzioni delle Regioni in materia sanitaria, dovendo considerarsi a parte il su menzionato intervento del Ministro della sanita' nelle forme del concerto - che e' espressamente prevista anche la consultazione della Commissione permanente di cui all'art. 26 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, della quale fanno parte accanto a membri designati dalle diverse amministrazioni statali competenti in materia di tutela della salute dei lavoratori e di sicurezza nei luoghi di lavoro sei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome designati dalla Conferenza Stato-Regioni, e che comunque il modello procedimentale adottato corrisponde a quello gia' ampiamente accolto dalla normativa statale in tema di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di recepimento delle direttive comunitarie adottate al riguardo (v., in particolare, l'art. 26 e il gia' citato art. 26 del d.lgs. n. 626 del 1994, che modifica gli artt. 393 e 394 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro). red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento), sollevata, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118, ed alla VIII disposizione transitoria della Costituzione, dalle Regioni Veneto, Toscana e Umbria con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento), sollevata, in riferimento all'art. 5 della Costituzione, dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 8 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento), sollevata, in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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