Corte costituzionale
Sentenza n. 226/1997
Corte cost., sent. 4 luglio 1997, n. 226
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 226/1997
- Data di deposito
- 4 luglio 1997
- Data di decisione
- 19 giugno 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:226
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 3, n. 1, legge n. 204 del 3 maggio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 23394
Non e' fondata, con riferiemnto agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 3, n. 1, l. 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attivita' di agente e rappresentante di commercio), nella parte in cui prevede l'automatica cancellazione dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, senza procedimento disciplinare, qualora sia pronunciata condanna per uno dei reati previsti dall'art. 5, comma 1, lett. c), della stessa legge, in quanto - posto che l'art. 5 citato individua i requisiti soggettivi per ottenere l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio; e l'art. 7 disciplina l'ipotesi del venir meno di siffatti requisiti -l'intervenuta condanna penale, come le altre fattispecie previste dall'art. 5, incide su tale complessiva situazione soggettiva, sicche' il provvedimento di cancellazione dal ruolo e' conseguenziale alla modificazione di essa e, non costituendo, quindi, misura disciplinare, non si pone l'esigenza, costituzionalmente rilevante, di commisurare la sanzione all'addebito attraverso il procedimento disciplinare, prevedendo la partecipazione dell'incolpato affinche' possa esercitare il suo diritto di difesa. - S. nn. 40 e 158/1990, 297/1993, 220/1995. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, numero 1), della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.
Il cancelliere: Malvica
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze