Corte costituzionale

Sentenza n. 226/1997

Corte cost., sent. 4 luglio 1997, n. 226

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
226/1997
Data di deposito
4 luglio 1997
Data di decisione
19 giugno 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:226

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 3, n. 1, legge n. 204 del 3 maggio 1985

Parametri

Massime

Massima n. 23394

Non e' fondata, con riferiemnto agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 3, n. 1, l. 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attivita' di agente e rappresentante di commercio), nella parte in cui prevede l'automatica cancellazione dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, senza procedimento disciplinare, qualora sia pronunciata condanna per uno dei reati previsti dall'art. 5, comma 1, lett. c), della stessa legge, in quanto - posto che l'art. 5 citato individua i requisiti soggettivi per ottenere l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio; e l'art. 7 disciplina l'ipotesi del venir meno di siffatti requisiti -l'intervenuta condanna penale, come le altre fattispecie previste dall'art. 5, incide su tale complessiva situazione soggettiva, sicche' il provvedimento di cancellazione dal ruolo e' conseguenziale alla modificazione di essa e, non costituendo, quindi, misura disciplinare, non si pone l'esigenza, costituzionalmente rilevante, di commisurare la sanzione all'addebito attraverso il procedimento disciplinare, prevedendo la partecipazione dell'incolpato affinche' possa esercitare il suo diritto di difesa. - S. nn. 40 e 158/1990, 297/1993, 220/1995. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, numero 1), della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.

Il cancelliere: Malvica

Testo integrale

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