Corte costituzionale
Sentenza n. 213/1997
Corte cost., sent. 3 luglio 1997, n. 213
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 213/1997
- Data di deposito
- 3 luglio 1997
- Data di decisione
- 19 giugno 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:213
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto-legge n. 261 del 30 giugno 1995
- art. 2, decreto-legge n. 448 del 30 ottobre 1995
- art. 2, decreto-legge n. 362 del 28 agosto 1995
Parametri
Massime
Massima n. 23345
Inammissibilita', per sopravvenuta carenza di interesse, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.l. 30 giugno 1995, n. 261, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., potendosi prescindere dalla soluzione del problema relativo alla "trasferibilita'" delle censure rivolte nei confronti di un decreto-legge decaduto alla disposizione recante clausola di salvezza degli effetti dallo stesso prodotti, in ragione delle conclusioni rassegnate dalle regioni ricorrenti (nella specie la Regione Liguria, successivamente alla mancata conversione del d.l. impugnato, nonche' degli altri d.l. che ne avevano reiterato la norma censurata, ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con cio' consentendo di dedurre che nei rispettivi ambiti territoriali, non residuano situazioni alle quali sia applicabile la clausola di salvezza degli effetti dei decreti-legge impugnati, contenuta nell'art. 1, comma 2, della l. 17 gennaio 1997, n. 4). red.: F. Mangano
Massima n. 23346
Inammissibilita', per sopravvenuta carenza di interesse, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.l. 30 giugno 1995, n. 261, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., potendosi prescindere dalla soluzione del problema relativo alla "trasferibilita'" delle censure rivolte nei confronti di un decreto-legge decaduto alla disposizione recante clausola di salvezza degli effetti dallo stesso prodotti, in ragione delle conclusioni rassegnate dalle regioni ricorrenti (nella specie la Regione Toscana, successivamente alla mancata conversione del d.l. impugnato, nonche' degli altri d.l. che ne avevano reiterato la norma censurata, ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con cio' consentendo di dedurre che nei rispettivi ambiti territoriali, non residuano situazioni alle quali sia applicabile la clausola di salvezza degli effetti dei decreti-legge impugnati (contenuta nell'art. 1, comma 2, della l. 17 gennaio 1997, n. 4). red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 30 giugno 1995, n. 261 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Liguria con il ricorso in epigrafe;
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 28 agosto 1995, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità), e dell'art. 2 del d.-l. 30 ottobre 1995, n. 448 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità), sollevate, in riferimento agli artt. 117, 119, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dalla regione Toscana con i ricorsi in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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