Corte costituzionale

Sentenza n. 213/1997

Corte cost., sent. 3 luglio 1997, n. 213

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
213/1997
Data di deposito
3 luglio 1997
Data di decisione
19 giugno 1997
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:213

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto-legge n. 261 del 30 giugno 1995
  • art. 2, decreto-legge n. 448 del 30 ottobre 1995
  • art. 2, decreto-legge n. 362 del 28 agosto 1995

Parametri

Massime

Massima n. 23345

Inammissibilita', per sopravvenuta carenza di interesse, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.l. 30 giugno 1995, n. 261, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., potendosi prescindere dalla soluzione del problema relativo alla "trasferibilita'" delle censure rivolte nei confronti di un decreto-legge decaduto alla disposizione recante clausola di salvezza degli effetti dallo stesso prodotti, in ragione delle conclusioni rassegnate dalle regioni ricorrenti (nella specie la Regione Liguria, successivamente alla mancata conversione del d.l. impugnato, nonche' degli altri d.l. che ne avevano reiterato la norma censurata, ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con cio' consentendo di dedurre che nei rispettivi ambiti territoriali, non residuano situazioni alle quali sia applicabile la clausola di salvezza degli effetti dei decreti-legge impugnati, contenuta nell'art. 1, comma 2, della l. 17 gennaio 1997, n. 4). red.: F. Mangano

Massima n. 23346

Inammissibilita', per sopravvenuta carenza di interesse, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.l. 30 giugno 1995, n. 261, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., potendosi prescindere dalla soluzione del problema relativo alla "trasferibilita'" delle censure rivolte nei confronti di un decreto-legge decaduto alla disposizione recante clausola di salvezza degli effetti dallo stesso prodotti, in ragione delle conclusioni rassegnate dalle regioni ricorrenti (nella specie la Regione Toscana, successivamente alla mancata conversione del d.l. impugnato, nonche' degli altri d.l. che ne avevano reiterato la norma censurata, ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con cio' consentendo di dedurre che nei rispettivi ambiti territoriali, non residuano situazioni alle quali sia applicabile la clausola di salvezza degli effetti dei decreti-legge impugnati (contenuta nell'art. 1, comma 2, della l. 17 gennaio 1997, n. 4). red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 30 giugno 1995, n. 261 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Liguria con il ricorso in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 28 agosto 1995, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità), e dell'art. 2 del d.-l. 30 ottobre 1995, n. 448 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità), sollevate, in riferimento agli artt. 117, 119, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dalla regione Toscana con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze