Corte costituzionale

Sentenza n. 205/1997

Corte cost., sent. 27 giugno 1997, n. 205

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
205/1997
Data di deposito
27 giugno 1997
Data di decisione
17 giugno 1997
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:205

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23385

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 249 cod. proc. civ., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare la facolta' di astensione dei testimoni attraverso il rinvio alle norme dettate per il processo penale (artt. 351 e 352 cod. proc. pen., ora da intendere artt. 200, 201 e 202 del nuovo cod. proc. pen.), non richiama anche la facolta' di astensione dei prossimi congiunti, che, nel processo penale, non possono essere obbligati a deporre e devono essere avvertiti della facolta' di astenersi (art. 199 nuovo cod. proc. pen.), in quanto -posto che l'ordinamento, riconoscendo anche in altre particolari situazioni le esigenze di tutela dei diritti della persona, ammette l'esenzione dal dovere di testimoniare quando la deposizione possa incidere su taluni beni costituzionalmente protetti, e considera, nella sua complessiva articolazione, anche la salvaguardia della famiglia, nel rispetto dei doveri di solidarieta' che ne derivano; e che lo stesso ordinamento disciplina, poi, casi, estensione e modalita' dell'esenzione dal testimoniare, bilanciando i diversi interessi in giuoco, in modo da salvaguardare anche il diritto alla prova, quale strumento del diritto di difesa, ed il processo - la stessa prospettazione della predetta questione di legittimita' costituzionale conduce inevitabilmente ad una pronuncia di inammissibilita', in presenza di una pluralita' di scelte e di modelli che il legislatore puo' adottare. - Sent. nn. 248/1974, 35271987, 48/1994, 295/1995, 82 e 175/1996. red.: S. Di Palma

Massima n. 23386

E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 24, comma 2, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 249 cod. proc. civ. (cfr. Massima A), giacche' quale che sia l'ampiezza da riconoscere al diritto di difesa, questo non puo' comprendere la pretesa all'estensione di cause di non punibilita' inerenti alla disciplina sostanziale delle figure di reato. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe;

la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dallo stesso giudice con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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