Corte costituzionale

Ordinanza n. 90/1997

Corte cost., ord. 8 aprile 1997, n. 90

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
90/1997
Data di deposito
8 aprile 1997
Data di decisione
25 marzo 1997
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:90

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 172 del 17 maggio 1995
  • art. 3, decreto-legge n. 79 del 17 marzo 1995
  • art. 6, comma 2, decreto-legge n. 79 del 17 marzo 1995

Parametri

Massime

Massima n. 23164

Manifesta inammissibilita' della questione, gia' dichiarata - successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione - inammissibile (sentenza n. 330/1996) e manifestamente inammissibile (ordinanze nn. 332/1996 e 432/1996), essendo diretta a reintrodurre figure di reato, mediante una pronuncia che esula dai poteri che spettano alla Corte, in quanto il principio di stretta legalita' dei reati e delle pene (art. 25, secondo comma, Cost.) riserva esclusivamente al legislatore la definizione delle fattispecie penali e l'aggravamento delle pene. Peraltro, nel caso del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, a prescindere da ogni valutazione relativa all'avvenuta conversione in legge, non ricorre una evidente mancanza dei requisiti di necessita' ed urgenza richiesti dall'art. 77 Cost. per l'emanazione da parte del Governo di decreti con valore di legge. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6, comma 2, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, 41 e 77 della Costituzione, dal pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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