Corte costituzionale
Ordinanza n. 90/1997
Corte cost., ord. 8 aprile 1997, n. 90
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 90/1997
- Data di deposito
- 8 aprile 1997
- Data di decisione
- 25 marzo 1997
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:90
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 172 del 17 maggio 1995
- art. 3, decreto-legge n. 79 del 17 marzo 1995
- art. 6, comma 2, decreto-legge n. 79 del 17 marzo 1995
Parametri
Massime
Massima n. 23164
Manifesta inammissibilita' della questione, gia' dichiarata - successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione - inammissibile (sentenza n. 330/1996) e manifestamente inammissibile (ordinanze nn. 332/1996 e 432/1996), essendo diretta a reintrodurre figure di reato, mediante una pronuncia che esula dai poteri che spettano alla Corte, in quanto il principio di stretta legalita' dei reati e delle pene (art. 25, secondo comma, Cost.) riserva esclusivamente al legislatore la definizione delle fattispecie penali e l'aggravamento delle pene. Peraltro, nel caso del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, a prescindere da ogni valutazione relativa all'avvenuta conversione in legge, non ricorre una evidente mancanza dei requisiti di necessita' ed urgenza richiesti dall'art. 77 Cost. per l'emanazione da parte del Governo di decreti con valore di legge. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6, comma 2, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, 41 e 77 della Costituzione, dal pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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