Corte costituzionale
Ordinanza n. 312/1997
Corte cost., ord. 22 ottobre 1997, n. 312
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 312/1997
- Data di deposito
- 22 ottobre 1997
- Data di decisione
- 15 ottobre 1997
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:312
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23505
E' manifestamente inammissibile, per difetto dell'oggetto, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata nei medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. Tale norma, infatti, e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 10 del 1997. red.: A. Agro'
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 97 e 112 della Costituzione, dal tribunale di Forlì, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15-22 ottobre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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