Corte costituzionale
Ordinanza n. 201/1997
Corte cost., ord. 24 giugno 1997, n. 201
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 201/1997
- Data di deposito
- 24 giugno 1997
- Data di decisione
- 17 giugno 1997
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:201
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 72, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
- art. 42, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
- art. 69, decreto-legge n. 331 del 30 agosto 1993
- art. 69, legge n. 427 del 29 ottobre 1993
- art. 1, decreto-legge n. 123 del 15 marzo 1996
Parametri
Massime
Massima n. 23366
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 42 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, dell'art. 72 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 69 della l. 20 ottobre 1993, n. 427, modificativa dell'art. 1 del d. lgs. n. 545 del 1992, dell'art. 1, del d.l. 15 marzo 1996, n. 123, in quanto le disposizioni impugnate, attributive della competenza a conoscere di tutte le controversie pendenti davanti alle Commissioni tributarie alle neo-istituite Commissioni provinciali, rappresentano una delle possibili soluzioni che il legislatore: libero di adottare secondo tempi, modi e scale di priorita' rientranti nella sua discrezionalita' politica, per assicurare il passaggio da una disciplina all'altra, non configurando lesione del diritto di difesa l'opzione legislativa di mantenere in vita, una parte ovvero la totalita', delle norme abrogate, ne' determinando la violazione dell'art. 25 della Costituzione, la devoluzione ai nuovi organi di giurisdizione delle cause pendenti, in quanto attuata secondo criteri generali e prefissati 'ex lege', risultando, infine, inconferente, l'evocazione degli artt. 97 e 101 come parametri costituzionali. - Sent. n. 400 del 1996. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 42 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), dell'art. 72 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), dell'art. 69 del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, modificativa dell'art. 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e dell'art. 1 del d.-l. 15 marzo 1996, n. 123 (Disposizioni urgenti in materia di contenzioso tributario e di differimento dei termini per la definizione di liti fiscali pendenti), sollevata - in riferimento agli artt. 24, 25, primo comma, 97 e 101 della Costituzione - dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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