Corte costituzionale
Ordinanza n. 177/1997
Corte cost., ord. 13 giugno 1997, n. 177
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 177/1997
- Data di deposito
- 13 giugno 1997
- Data di decisione
- 5 giugno 1997
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:177
Norme oggetto del giudizio
- art. 104, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 52 del 19 novembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 23374
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale per omessa motivazione sulla rilevanza (nella specie, nel sollevare la questione di legittimita' dell'art. 104 della l. Regione Friuli-Venezia Giulia, nella parte in cui tale norma non prevede il termine di decadenza per l'esercizio del potere di repressione degli abusi edilizi, il TAR rimettente non fa cenno delle ragioni della mancata sospensione del giudizio di impugnazione della sanzione pecuniaria per abuso edilizio, pure in presenza della domanda di condono con attestazione del versamento della somma a titolo di oblazione, presentata dal ricorrente, ne' motiva circa l'applicabilita' della norma impugnata, che si limita a disciplinare la tipologia degli abusi edilizi con l'annesso regime sanzionatorio, in relazione alla precisa allegazione che le opere erano state eseguite almeno nel giugno 1958, non gia' dal ricorrente o avente causa, ma dal precedente proprietario). red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 104 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 25 e 42 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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