Corte costituzionale
Sentenza n. 94/1996
Corte cost., sent. 3 aprile 1996, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 94/1996
- Data di deposito
- 3 aprile 1996
- Data di decisione
- 25 marzo 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:94
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 24, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 22394
Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della cui rilevanza nel giudizio 'a quo', il giudice rimettente abbia fornito una motivazione non implausibile. red.: F. Mangano
Massima n. 22395
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 540, comma 1, c.p.p., censurato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la provvisoria esecutivita' 'ex lege' delle disposizioni civili della sentenza di primo grado, poiche' tale previsione non viola le garanzie costituzionali nei riguardi del danneggiato dal reato - il quale, ben potendo agire per la tutela del suo diritto alternativamente dinanzi al giudice civile o al giudice penale, scelga questa seconda possibilita', con cio' sopportando le conseguenze della struttura e della funzione del processo penale - ne' sotto il profilo di una pretesa disparita' di trattamento, in quanto i 'tertia comparationis' invocati a sostegno della lamentata violazione del principio di uguaglianza, attinenti al regime di esecutivita' della clausola provvisionale, l'uno, (art. 540, comma 2, c.p.p.) e a quello delle sentenze civili di primo grado, l'altro, (art. 282 c.p.c.) non sono comparabili con la norma in oggetto, per l'ontologica diversita' di presupposti ed effetti, ne' sotto il profilo dell'art. 24 della Costituzione, in considerazione del potere discrezionale del legislatore nel modulare le condizioni di accesso all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, potere che, nel caso, risulta non irragionevolmente esercitato. - V. S. nn. 40/1974, 95/1985, 65/1996. red.: F. Mangano
Massima n. 22396
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 600, comma 2, c.p.p., impugnato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, per effetto della omessa previsione dell'esecutivita' 'ex lege' delle disposizioni civili delle sentenze penali di primo grado, consente anche la revoca, e non solo la sospensione, di tali disposizioni, in quanto tale previsione e' logicamente conseguenziale a quella dell'art. 540, comma 1, c.p.c., di cui e' stata riconosciuta la non illegittimita' costituzionale, in riferimento al medesimo parametro. red.: F. Mangano
Massima n. 22397
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 78 c.p.p., nella parte in cui consente alla parte civile di costituirsi in udienza, senza prevedere in tal caso l'osservanza degli stessi termini a difesa previsti dell'art. 555, comma 3, c.p.p., per il decreto di citazione a giudizio, in quanto, fermo restando il principio secondo il quale la costituzione di parte civile della persona offesa dal reato rappresenta per l'imputato una eventualita' prevedibile sin dal momento in cui sorge l'imputazione, va escluso che la particolare disciplina dei termini previsti per il decreto di citazione possa venire utilmente invocata quale 'tertium comparationis', essendo strettamente collegata alla facolta' per l'imputato di richiedere i riti alternativi, tanto piu' che, allorche' in conseguenza della costituzione di parte civile si verifichi la necessita' di approntare una difesa piu' specifica e circostanziata, il sistema processuale consente al giudice di accordare adeguate sospensioni del dibattimento, ai sensi dell'art. 477, comma 2, c.p.p.. - V. S. n. 453/1992. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 540, primo comma, e 600, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate dalla Corte d'appello di Bologna, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe;
b) degli artt. 540, primo comma, e 78 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Latina con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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