Corte costituzionale
Sentenza n. 400/1996
Corte cost., sent. 20 dicembre 1996, n. 400
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 400/1996
- Data di deposito
- 20 dicembre 1996
- Data di decisione
- 11 dicembre 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:400
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, decreto-legge n. 432 del 18 ottobre 1995
- legge n. 534 del 20 dicembre 1992
- art. 10, decreto-legge n. 432 del 18 ottobre 1995
- legge n. 534 del 20 dicembre 1995
Parametri
Massime
Massima n. 23017
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 9 del d.l. 18.10.1995, n. 432, conv. in l. 20.12.1995, n. 534, nella parte in cui ha escluso l'applicabilita' ai giudizi in corso della nuova disciplina del processo civile ed in particolare degli artt. 178, 180, 183 e 190 bis, c.p.c., in quanto, premesso che il regime transitorio e' volto ad assicurare il passaggio da una disciplina ad un'altra secondo tempi e scale di priorita' che rientrano nel senso politico della discrezionalita' del legislatore, il quale ben puo' mantenere in vita solo una parte ovvero la totalita' delle norme abrogate in riferimento a situazioni pendenti, nel caso in esame, non risulta travalicato il limite della ragionevolezza, che vincola il legislatore nel regolare la successione delle leggi nel tempo, essendo la disciplina impugnata ispirata dall'intento di agevolare il piu' possibile la fase di avvio del nuovo processo. red.: F. Mangano
Massima n. 23018
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 del d.l. 18.10.1995, n. 432, conv. in l. 20.12.1995, n. 534, sollevata in riferimento agli artt. 24, 25, 97 e 101 della Costituzione, in quanto la determinazione, ivi prevista, di destinare alla trattazione dei giudizi civili pendenti non piu' della meta' dei magistrati addetti agli affari civili rappresenta una misura, temporalmente limitata al 31.12.1996, dettata in via generale, e quindi senza vulnerare il principio del giudice naturale, quale esito ragionevole del bilanciamento operato tra l'esigenza di favorire la fase iniziale del nuovo processo e quella di smaltire il carico dei processi arretrati. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, dai tribunali di Milano e Brescia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996..
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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