Corte costituzionale
Sentenza n. 375/1996
Corte cost., sent. 2 novembre 1996, n. 375
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 375/1996
- Data di deposito
- 2 novembre 1996
- Data di decisione
- 17 ottobre 1996
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:375
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 7, decreto-legge n. 453 del 15 novembre 1993
- legge n. 19 del 14 gennaio 1994
- art. 1, comma 7, decreto-legge n. 457 del 15 novembre 1993
- art. 5, comma 3, lett. a), decreto-legge n. 453 del 15 novembre 1993
Parametri
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 25, comma 1, Costituzione
- art. 101, comma 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 22921
E' inammissibile la costituzione, nei giudizi incidentali di legittimita' costituzionale, del pubblico ministero dei giudizi 'a quibus' (nella specie, procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per la Regione siciliana della Corte dei Conti). - S. n. 1/1996; O. n. 327/1995. red.: S. Di Palma
Massima n. 22922
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 7, d.l. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella l. 14 gennaio 1994, n. 19 - nella parte in cui prevede che le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sulle questioni di massima a richiesta del Procuratore generale - sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, comma primo, 101, comma secondo, Cost.. - S. n. 247/1995. red.: S. Di Palma
Massima n. 22923
Non e' fondata, con riferimento all'art. 101, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 7, d.l. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella l. 14 gennaio 1994 n. 19 - nella parte in cui prevede che le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sulle questioni di massima - in quanto, posto che il deferimento alle sezioni riunite di una questione di massima (preordinato ad esigenze di uniforme interpretazione della legge nell'ottica dell'art. 3 Cost. e in funzione di un interesse palesemente trascendente quello del singolo caso) non da' luogo alla definizione del giudizio da parte delle sezioni stesse, che decidono soltanto in ordine al punto oggetto della questione medesima, la pronuncia del giudice rimane pur sempre sotto l'imperio della legge, anche se egli e' tenuto a formare il suo convincimento con riguardo a cio' che ha deciso altra sentenza emessa nella stessa causa. - S. n. 234/1976. red.: S. Di Palma
Massima n. 22924
Non e' fondata, con riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, lett. a), d.l. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella l. 14 gennaio 1994, n. 19 - nella parte in cui stabilisce che il giudice designato per la conferma, modifica o revoca del provvedimento di sequestro conservativo sia da individuare nel giudice singolo e non nella sezione giurisdizionale (diritto vivente) - in quanto, ancorche' non possa negarsi al giudice la facolta' di sollevare la questione di legittimita' costituzionale di norme di cui egli, a seguito di una sentenza emessa in una precedente fase, sia tenuto a fare applicazione, l'invocato principio di buon andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione della giustizia attiene solo alle leggi che definiscono l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, restando, invece, estraneo alla tematica dell'esercizio della funzione giurisdizionale. - S. nn. 314/1996, 247/1995, 313/1995, 376/1993, 428/1993, 140/1992. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice designato della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, lettera a), del medesimo decreto-legge, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 novembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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