Corte costituzionale
Sentenza n. 263/1996
Corte cost., sent. 19 luglio 1996, n. 263
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 263/1996
- Data di deposito
- 19 luglio 1996
- Data di decisione
- 10 luglio 1996
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:263
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto-legge n. 313 del 25 maggio 1994
- legge n. 460 del 22 luglio 1994
Parametri
Massime
Massima n. 22653
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d.l. 25 maggio 1994 n. 313, convertito, con modificazioni, nella l. 22 luglio 1994 n. 460 - nella parte in cui pone il divieto di pignoramento sui fondi di contabilita' speciale destinati a servizi e finalita' di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, od al pagamento di emolumenti e pensioni al personale amministrativo; e fissa le modalita' di pignoramento da eseguire presso l'amministrazione - sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 28, 113 Cost., in quanto, posto che la questione stessa era stata sollevata nel corso di un procedimento di espropriazione presso terzi, dopo che il creditore procedente aveva provveduto a notificare l'ingiunzione al debitore e l'intimazione al terzo, ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ., che il terzo non era comparso a rendere la dichiarazione e che il creditore procedente non aveva formulato istanza per l'accertamento del diritto del debitore nei confronti del terzo, la questione medesima risulta priva di rilevanza a causa dell'esaurimento del processo esecutivo 'de quo'. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 (Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza), convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 460, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 28 e 113 della Costituzione, dal pretore di Avellino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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