Corte costituzionale
Sentenza n. 25/1996
Corte cost., sent. 5 febbraio 1996, n. 25
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 25/1996
- Data di deposito
- 5 febbraio 1996
- Data di decisione
- 24 gennaio 1996
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:25
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto-legge n. 275 del 10 luglio 1995
- legge n. 339 del 8 agosto 1995
- decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 275 del 10 luglio 1995
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 21 settembre 1994
- art. 71, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 1, comma 3, decreto-legge n. 275 del 10 luglio 1995
- legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 15 marzo 1994
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 21 settembre 1994
- legge n. 266 del 11 agosto 1991
- art. 68, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- legge n. 491 del 4 dicembre 1993
- art. 69, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- legge n. 47 del 1° marzo 1975
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 275 del 10 luglio 1995
- decreto-legge n. 275 del 10 luglio 1995
- art. 9, legge n. 266 del 11 agosto 1991
Parametri
Massime
Massima n. 23034
Poiche' la legge di conversione del decreto-legge rende stabili le disposizioni contenute nello stesso decreto e perpetua gli eventuali vizi di costituzionalita' delle medesime disposizioni, deve escludersi la tardivita' del ricorso proposto da una regione solo nei confronti della legge di conversione, fermo restando che il ricorso eventualmente proposto nei confronti del decreto-legge, una volta intervenuta la legge di conversione si estende a quest'ultima. red.: S. Petitti
Massima n. 23035
Poiche' le regioni, allorche' agiscono nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale, non possono far valere asserite violazioni delle norme costituzionali regolanti il potere governativo di adozione dei decreti-legge, e poiche' tali violazioni non comportano di per se' alcuna lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita alle regioni, la relativa censura deve essere dichiarata inammissibile per carenza dell'interesse qualificato a ricorrere al fine di ripristinare la integrita' delle competenze regionali, che deve sorreggere i ricorsi proposti dalle regioni in via principale. - S. nn. 29/1995 e 313/1994. red.: S. Petitti
Massima n. 23036
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, e 2, del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 339, i quali rispettivamente prevedono lo stanziamento in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di somme finalizzate alla gestione dei mezzi aerei e alle esigenze del Corpo stesso, e in favore del Dipartimento della protezione civile di somme relative alla sperimentazione e alla acquisizione di nuove tecniche da impiegare per lo spegnimento degli incendi boschivi, trattandosi di finanziamenti concernenti funzioni e attivita' delle quali lo Stato ha conservato la titolarita' e che fanno capo ad una direzione unitaria come condizione di efficacia del loro impiego. red.: S. Petitti
Massima n. 23037
Poiche' l' art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 339, nel prevedere la erogazione in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile di una somma relativa anche alla utilizzazione delle associazioni di volontariato, dispone che l'impiego di tali associazioni debba avvenire secondo le disposizioni contenute nel d.P.R. 21 settembre 1994, n. 613, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della disposizione impugnata. - S. n. 157/1995. red.: S. Petitti
Massima n. 23038
Poiche' l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione o in mobilita' nei lavori socialmente utili e' divenuto necessitato nell'attuale emergenza occupazionale, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 339, il quale, prevedendo l'utilizzazione in lavori socialmente utili di supporto all'attivita' di conservazione e manutenzione del patrimonio boschivo di competenza del Corpo forestale dello Stato, da un lato, intende porre soltanto un limite al Corpo forestale dello Stato nella assunzione di lavoratori stagionali o precari e, dall'altro, attiene al governo del mercato del lavoro, in nulla modificando il relativo riparto delle competenze tra Stato e regioni e il relativo quadro normativo. - S. 157/1995 red.: S. Petitti
Massima n. 23039
La previsione della mera facolta' per le regioni di predisporre delle convenzioni anche relativamente ad attivita' non istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ovvero per interventi in aree non ancora antropizzate ovvero ancora per disciplinare il concorso nell' opera di estinzione degli incendi, lungi dall'espropriare le regioni stesse di alcuna competenza, si inserisce nel contesto della razionalizzazione della disordinata situazione esistente e consente una piu' articolata ed efficace programmazione regionale in materia. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 339, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in relazione agli artt. 68, 69 e 71 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alla legge 1 marzo 1975, n. 47, alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, al d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197, alla legge 11 agosto 1991, n. 266, agli artt. 9 e 10 del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 e al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11. - S. 157/1995 red.: S. Petitti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275 (Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale), convertito in legge 8 agosto 1995, n. 339, sollevata, in riferimento agli artt. 77, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso di cui in epigrafe;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2 e 3, 2, commi 1 e 2 e dell'art. 3 del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 339, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 77, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, con i ricorsi di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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