Corte costituzionale

Sentenza n. 249/1996

Corte cost., sent. 16 luglio 1996, n. 249

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
249/1996
Data di deposito
16 luglio 1996
Data di decisione
8 luglio 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:249

Norme oggetto del giudizio

  • art. 31-bis, comma 3, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
  • art. 9, decreto-legge n. 101 del 3 aprile 1995
  • legge n. 216 del 2 giugno 1995
  • art. 1, comma 2, legge n. 216 del 2 giugno 1995
  • legge n. 95 del 29 marzo 1995
  • art. 1, comma 2, decreto-legge n. 26 del 31 gennaio 1995

Parametri

Massime

Massima n. 22791

Non e' fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dell'art. 31-bis, comma 3, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 9 del d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la l. 2 giugno 1995, n. 216, in quanto basata su una errata interpretazione della norma impugnata, la quale, nel prevedere che nei giudizi amministrativi in materia di lavori pubblici in cui sia stata chiesta la sospensione del provvedimento impugnato, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono richiedere che la questione venga decisa nel merito e che l'udienza fissata a tal fine deve avere luogo entro novanta giorni o, nel caso in cui l'istanza sia proposta all'udienza gia' fissata per il provvedimento d'urgenza, entro sessanta giorni, contrariamente a quanto ritiene il giudice 'a quo', non intende far conseguire alla presentazione dell'istanza in oggetto, l'eliminazione del potere cautelare del giudice, il quale, viceversa, puo' sempre sospendere il provvedimento impugnato in presenza dei presupposti di legge. red.: F. Mangano

Massima n. 22915

Inammissibilita' per difetto di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 2 giugno 1995, n. 216, sollevata, in riferimento all'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo la salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, avrebbe fatti salvi, in particolare, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 5 del d.l. n. 26 del 1995, dopo che questa norma aveva perduto efficacia fin dall'origine, essendo stata soppressa dalla relativa legge di conversione n. 95 del 1995, senza la previsione di una disciplina transitoria, in quanto tale norma non trova applicazione nel giudizio 'a quo'. [Nella specie, l'art. 5 del d.l. n. 26 del 1995, recante una disciplina delle offerte anomale negli appalti di lavori pubblici, della cui applicazione nel giudizio ' a quo' si discute, sarebbe applicabile al caso di specie, non in virtu' della norma impugnata, bensi' dell'art. 1, comma 6, del d.l. n. 101 del 1995, come modificato dalla legge di conversione n. 216 del 1995, il quale stabilisce che ai bandi e agli avvisi pubblicati tra l'entrata in vigore della l. n. 109 del 1994 e prima dell'entrata in vigore della l. n. 216 del 1995, si applicano le disposizioni vigenti al momento dell'adozione dei rispettivi provvedimenti]. red.: F. Mangano

Massima n. 22916

Va ritenuta assorbita la questione di legittimita' costituzionale, proposta in via subordinata, quando la questione di legittimita' costituzionale proposta in via principale, e con la quale la questione subordinata sia collegata da un rapporto di conseguenzialita' logica, sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31-bis, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), aggiunto dall'art. 9 del d.-l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dai tribunali amministrativi regionali della Lombardia, della Puglia, II sezione di Lecce, e dell'Emilia Romagna con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 2 giugno 1995, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici), sollevata, in riferimento all'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Cheli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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