Corte costituzionale
Sentenza n. 132/1996
Corte cost., sent. 29 aprile 1996, n. 132
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 132/1996
- Data di deposito
- 29 aprile 1996
- Data di decisione
- 18 aprile 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:132
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995
Parametri
- art. 77, comma 1, Costituzione
- direttiva Cons. CEE n. 50 del 18 giugno 1992
- art. 11, Costituzione
- art. 11, lett. d), legge n. 146 del 22 febbraio 1994
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 22357
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 11, 77 (in relazione all'art. 11, lett. d, l. 22 febbraio 1994, n. 146 in attuazione della direttiva Cons. CEE n. 92/50 del 18 giugno 1992), 117, 118, 119 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 d.lgs. 17 marzo 1995 n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti di pubblici servizi) - il quale prevede che, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in caso di offerte anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta, l'amministrazione aggiudicatrice chieda precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifichi tenendo conto delle spiegazioni ricevute dall'offerente; e che alla verifica sono assoggettate le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore di un quinto alla media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse - in quanto: con riferimento agli artt. 11 e 77, comma 1, posto che il principio enunciato dalla disciplina comunitaria, stabilito non solo in materia di appalto di servizi ma anche nelle altre affini normative relative all'appalto di lavori pubblici, e' quello del divieto di esclusione automatica delle offerte, sulla base di un criterio matematico, senza che si faccia ricorso a una procedura di verifica in contraddittorio, la disposizione denunciata si conforma a tale principio e la percentuale di ribasso ivi prevista (comma 3) non costituisce una soglia di esclusione automatica delle offerte ma un criterio predeterminato di attivazione della procedura di verifica da espletare in contraddittorio con l'offerente; con riferimento agli artt. 117, 118, 119, la determinazione della soglia dalla quale opera l'obbligo di verifica non rappresenta gia' una disposizione di dettaglio, invasiva della competenza regionale, bensi' una necessaria integrazione del principio consistente nel meccanismo di individuazione delle offerte da considerare anomale e che risponde all'esigenza di uniforme previsione dei caratteri di anomalia delle offerte per tutti gli appalti pubblici di servizi. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), promossa, in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 11 e 77 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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