Corte costituzionale
Ordinanza n. 435/1996
Corte cost., ord. 30 dicembre 1996, n. 435
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 435/1996
- Data di deposito
- 30 dicembre 1996
- Data di decisione
- 12 dicembre 1996
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:435
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22994
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto, avendo il giudice 'a quo' omesso di descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame, e di esporre le ragioni che lo hanno portato a promuovere l'incidente, limitandosi ad enunciare le disposizioni costituzionali che si assumono violate, non e' possibile valutare ne' la rilevanza, ne' i termini e i profili delle proposte censure. - Cfr., fra molte, O. n. 229/1996 e S. n. 79/1996. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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