Corte costituzionale
Ordinanza n. 318/1996
Corte cost., ord. 26 luglio 1996, n. 318
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 318/1996
- Data di deposito
- 26 luglio 1996
- Data di decisione
- 18 luglio 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:318
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 101, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 10, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 6, legge n. 848 del 4 agosto 1955
- art. 134, Costituzione
Massime
Massima n. 22629
Manifesta infondatezza della questione, in quanto la stessa e' stata dichiarata non fondata con precedente sentenza, con la quale, peraltro, la Corte, allo scopo di evitare l'insorgere di difficolta' applicative, ha accolto la questione attinente all'astensione degli avvocati dalle udienze, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi primo e quinto, l. 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui tale norma non statuisce, nel caso dell'astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione medesima e non prevede, altresi', gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali nonche' le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza. - S. n. 171/1996. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 10 (in relazione all'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), 24, 101, 102 e 134 della Costituzione, dal tribunale di Sassari con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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