Corte costituzionale

Ordinanza n. 288/1996

Corte cost., ord. 22 luglio 1996, n. 288

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
288/1996
Data di deposito
22 luglio 1996
Data di decisione
11 luglio 1996
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:288

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 7, decreto legislativo n. 133 del 27 gennaio 1992
  • art. 7, comma 1, decreto legislativo n. 133 del 27 gennaio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 22683

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma primo, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133, limitatamente alle parole "[...], contenenti le sostanze pericolose per le quali sono fissati i valori limite delle norme di emissione nell'allegato B, [...]", e dell'art. 7, comma settimo, dello stesso decreto legislativo, denunziati, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 32 e 41 Cost., in quanto renderebbero applicabile il decreto stesso, quanto agli impianti esistenti, in relazione ai soli processi produttivi per i quali l'allegato B gia' indica i valori di emissione, mentre differirebbero l'operativita' di tutte le altre disposizioni ivi contenute, al momento della adozione dei decreti ministeriali integrativi previsti dall'art. 2, comma terzo, con la conseguenza che la normativa interna risulterebbe contrastante con la normativa comunitaria sugli scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, e comunque piu' favorevole di quella che risulterebbe dall'integrale adeguamento a quest'ultima. Posto che, tale direttiva comunitaria - la quale, secondo i principi affermati dalla Corte di giustizia e dalla Corte costituzionale stessa, non puo' ritenersi direttamente applicabile al caso di specie - e' stata attuata dal legislatore nazionale configurando la richiesta di autorizzazione agli scarichi di impianti esistenti contenenti le sostanze indicate nelle tabelle allegate, come un obbligo sanzionato penalmente, la dichiarazione di illegittimita' della graduale attuazione delle limitazioni degli scarichi prodotti dagli impianti esistenti, cosi' come richiesta dal giudice 'a quo', comporterebbe l'ampliamento di un precetto sanzionato penalmente, effetto questo la cui produzione e' preclusa, per giurisprudenza costante, alle decisioni della Corte. - Sulla inapplicabilita' delle direttive comunitarie nei confronti dei singoli, v. S. n. 168/1991; sui limiti in materia penale, S. nn. 411/1995, 313/1983, 108/1981 e O. nn. 146/1993, 377/1992. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, limitatamente alle parole "(...), contenenti le sostanze pericolose per le quali sono fissati i valori limite delle norme di emissione nell'allegato B, (...)", e dell'art. 7, settimo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 (Attuazione delle direttive 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque), sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 32 e 41 della Costituzione, dal pretore di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze