Corte costituzionale
Ordinanza n. 288/1996
Corte cost., ord. 22 luglio 1996, n. 288
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 288/1996
- Data di deposito
- 22 luglio 1996
- Data di decisione
- 11 luglio 1996
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:288
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 7, decreto legislativo n. 133 del 27 gennaio 1992
- art. 7, comma 1, decreto legislativo n. 133 del 27 gennaio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 22683
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma primo, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133, limitatamente alle parole "[...], contenenti le sostanze pericolose per le quali sono fissati i valori limite delle norme di emissione nell'allegato B, [...]", e dell'art. 7, comma settimo, dello stesso decreto legislativo, denunziati, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 32 e 41 Cost., in quanto renderebbero applicabile il decreto stesso, quanto agli impianti esistenti, in relazione ai soli processi produttivi per i quali l'allegato B gia' indica i valori di emissione, mentre differirebbero l'operativita' di tutte le altre disposizioni ivi contenute, al momento della adozione dei decreti ministeriali integrativi previsti dall'art. 2, comma terzo, con la conseguenza che la normativa interna risulterebbe contrastante con la normativa comunitaria sugli scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, e comunque piu' favorevole di quella che risulterebbe dall'integrale adeguamento a quest'ultima. Posto che, tale direttiva comunitaria - la quale, secondo i principi affermati dalla Corte di giustizia e dalla Corte costituzionale stessa, non puo' ritenersi direttamente applicabile al caso di specie - e' stata attuata dal legislatore nazionale configurando la richiesta di autorizzazione agli scarichi di impianti esistenti contenenti le sostanze indicate nelle tabelle allegate, come un obbligo sanzionato penalmente, la dichiarazione di illegittimita' della graduale attuazione delle limitazioni degli scarichi prodotti dagli impianti esistenti, cosi' come richiesta dal giudice 'a quo', comporterebbe l'ampliamento di un precetto sanzionato penalmente, effetto questo la cui produzione e' preclusa, per giurisprudenza costante, alle decisioni della Corte. - Sulla inapplicabilita' delle direttive comunitarie nei confronti dei singoli, v. S. n. 168/1991; sui limiti in materia penale, S. nn. 411/1995, 313/1983, 108/1981 e O. nn. 146/1993, 377/1992. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, limitatamente alle parole "(...), contenenti le sostanze pericolose per le quali sono fissati i valori limite delle norme di emissione nell'allegato B, (...)", e dell'art. 7, settimo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 (Attuazione delle direttive 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque), sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 32 e 41 della Costituzione, dal pretore di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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