Corte costituzionale
Ordinanza n. 283/1996
Corte cost., ord. 22 luglio 1996, n. 283
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 283/1996
- Data di deposito
- 22 luglio 1996
- Data di decisione
- 11 luglio 1996
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:283
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22807
Manifesta inammissibilita' delle questioni, essendo stata la disposizione impugnata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dai giudici rimettenti. - S. n. 155/1996. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Lecce, dai giudici per le indagini preliminari presso i tribunali di Vigevano, Firenze, Forlì, Padova, Verbania, Novara, Bologna, Civitavecchia, Larino, Cagliari e Rovigo, dal tribunale per i minorenni di Ancona e dalle Corti di appello di Venezia e Salerno, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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