Corte costituzionale

Ordinanza n. 283/1996

Corte cost., ord. 22 luglio 1996, n. 283

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
283/1996
Data di deposito
22 luglio 1996
Data di decisione
11 luglio 1996
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:283

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22807

Manifesta inammissibilita' delle questioni, essendo stata la disposizione impugnata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dai giudici rimettenti. - S. n. 155/1996. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Lecce, dai giudici per le indagini preliminari presso i tribunali di Vigevano, Firenze, Forlì, Padova, Verbania, Novara, Bologna, Civitavecchia, Larino, Cagliari e Rovigo, dal tribunale per i minorenni di Ancona e dalle Corti di appello di Venezia e Salerno, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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