Corte costituzionale
Ordinanza n. 212/1996
Corte cost., ord. 21 giugno 1996, n. 212
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 212/1996
- Data di deposito
- 21 giugno 1996
- Data di decisione
- 14 giugno 1996
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:212
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22526
Manifesta inammissibilita' delle questioni, in quanto gli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., sono stati gia' dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte denunziata dal giudice rimettente, mentre il richiamo all'art. 311 stesso codice non presenta autonomia alcuna rispetto alle restanti censure. - S. n. 71/1996. red.: A. M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 309, 310 e 311 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, 24, secondo comma, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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