Corte costituzionale

Ordinanza n. 196/1996

Corte cost., ord. 12 giugno 1996, n. 196

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
196/1996
Data di deposito
12 giugno 1996
Data di decisione
30 maggio 1996
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:196

Norme oggetto del giudizio

  • atto di citazione Procuratore reg.Corte dei conti del 12 dicembre 1995

Parametri

Massime

Massima n. 22509

E' ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Milano nei confronti della Corte dei conti, Procura regionale della Lombardia, in relazione all'atto di citazione emesso dalla Procura della stessa, notificato il 12 dicembre 1995, con il quale detto giudice veniva chiamato a rispondere del danno erariale, conseguente a propri decreti di liquidazione di onorari a favore di periti d'ufficio, nominati nel corso di procedimenti penali. Il ricorso - volto ad ottenere la dichiarazione che non spetta alla Corte dei conti sindacare il corretto esercizio del potere giurisdizionale di liquidazione dei compensi dei periti e consulenti, di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319, ne' sottoporre i magistrati, in relazione ai provvedimenti assunti nell'esercizio di tale potere, a giudizio di responsabilita' amministrativa per danno erariale - risponde ai requisiti soggettivi ed oggettivi del conflitto, poiche' sotto il profilo soggettivo, tanto il giudice ricorrente quanto la Corte dei conti nei confronti della quale si assume insorto il conflitto, sono abilitati a esercitare funzioni proprie, loro spettanti a norma della Costituzione e, in quanto organi giurisdizionali, devono considerarsi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' dei poteri cui appartengono"; sotto il profilo oggettivo e' lamentata in concreto la lesione della sfera di attribuzioni e dello 'status' di indipendenza propri dell'Autorita' giudiziaria, quali delineati degli articoli della Costituzione invocati, relativi all'"Ordinamento giurisdizionale". red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice istruttore di Milano nei confronti della Corte dei conti - Procura regionale della Lombardia;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al procuratore regionale e alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Lombardia, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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