Corte costituzionale

Ordinanza n. 18/1996

Corte cost., ord. 29 gennaio 1996, n. 18

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
18/1996
Data di deposito
29 gennaio 1996
Data di decisione
22 gennaio 1996
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:18

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 501 del 8 agosto 1994
  • legge n. 356 del 7 agosto 1992
  • art. 2, decreto-legge n. 399 del 20 giugno 1994
  • art. 12-sexies, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992

Parametri

Massime

Massima n. 22135

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (inserito dall'art. 2 del decreto-legge 20 giugno 1994 n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 42 e 97 della Costituzione, nella parte in cui la norma impugnata, prevedendo il sequestro preventivo delle cose di cui e' consentita la confisca nei precedenti commi 1 e 2 in danno delle persone sottoposte a procedimento penale per i reati ivi indicati, svincolerebbe la misura cautelare in oggetto tanto dell'accertamento del reato presupposto (richiesto come condizione per l'applicazione della confisca, dai commi 1 e 2 dell'art. 12 sexies introdotto a seguito della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 12 quinquies disposta con la sent. n. 48/1994), tanto dalla "immediata correlazione" tra beni e reato, costituente l'ordinaria condizione di legittimita' del sequestro, in quanto, essendo il sequestro preventivo in esame destinato ad assicurare l'esecuzione del provvedimento di confisca previsto dalla stessa norma, il fatto che il legislatore abbia ivi non irragionevolmente previsto, ai fini della confisca, un nesso di pertinenzialita' tra alcune categorie di reati e i beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e che risultano di valore sproporzionato rispetto al suo reddito o alla sua attivita' economica, fa si' che l'identica relazione tra fattispecie delittuosa per la quale si procede e omessa giustificazione della provenienza dei beni costituisca, altrettanto non irragionevolmente, il parametro di legittimita' del sequestro previsto dall'art. 12 sexies impugnato, di cui, peraltro, la sent. n. 48 del 1994 ha gia' affermato la non contrarieta' ai principi di uguaglianza, al diritto di difesa e al diritto di proprieta'. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 42 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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